Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48555 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48555 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERARDI ANDREA N. IL 05/05/1959
avverso la sentenza n. 2616/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
25/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 05/11/2015

Motivi della decisione
L’imputato Berardi Andrea ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Genova
che, pronunziando a seguito di annullamento con rinvio disposto da Cassazione Sezione Seconda del 23/05/2014 limitatamente al trattamento sanzionatorío, in parziale riforma di quella
emessa dal Tribunale di Chiavari in data 22/09/2008, ha rideterminato la pena nella misura di
tre anni e undici mesi di reclusione ed € 1.251,00 di multa in ordine ai reati di ricettazione e
truffa (artt. 648, 61 n.2 e 640 cod. pen.).

Il ricorso è inammissibile perché si compendia di un motivo non consentito in sede di legittimità (art. 606 comma 3 cod. proc. pen.), consistente in una doglianza che attiene alla misura
dell’aumento della pena, cui la Corte territoriale ha proceduto innalzando di un mese di reclusione ed € 44,00 di multa la pena base, determinata per applicazione obbligatoria della recidiva contestata, di tre anni e quattro mesi di reclusione ed € 1.166,00 di multa e quindi ampiamente entro il limite di un terzo contemplato per l’aggravante ordinaria in questione.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5 novemb e 2015
Il consi
Or!

so re

Il Presidente
Giaco i o Paolboni

(io o

Il ricorrente si duole unicamente dell’aumento di pena calcolato dalla Corte territoriale per la
contestata aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen. operato ‘non nella misura minima’.

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