Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48555 del 02/10/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48555 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCRAVAGLIERI VITO N. IL 28/05/1975
avverso l’ordinanza n. 6127/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
30/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUS
lette/s~ le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 02/10/2013
FATTO E DIRITTO
1. La Corte d’appello di Milano, con provvedimento emesso il 30/11/2012,
dichiarò inammissibile l’appello formulato da Scravaglieri Vito avverso la
sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Monza il 19/2/2009.
2. L’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la declaratoria di cui
sopra, denunziando violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione,
in un astratto inquadramento in materia d’ammissibilità dell’impugnazione, non
sempre condivisibile, nulla di specifico aveva posto in rilievo in relazione alle
doglianze in concreto mosse dal ricorrente con l’appello; b) in ogni caso, i motivi
d’appello risultavano essere stati illustrati in maniera sufficiente e giuridicamente
corretta (la pena base era stata criticata in quanto eccessiva, per avere il giudice
di primo grado ragionato come se si fosse trovato in presenza di un omicidio
colposo commesso da soggetto in stato d’ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di
stupefacenti, circostanze che nel caso non ricorrevano, esplicitamente
ammettendo, inoltre, di essere rimasto negativamente condizionato dai
precedenti penali, che, in ogni caso non avrebbero potuto giustificare una
risposta sanzionatoria così severa; quanto alle invocate attenuanti generiche,
l’appello aveva richiamato il buon comportamento specifico tenuto dopo il fatto e
la velocità tenuta, non particolarmente smodata).
3. Il ricorso è fondato sulla scorta di due ordini di osservazioni, ognuno dei quali
idoneo a suffragare la conclusione.
3.1. La Corte territoriale esamina, sia pure con approfondimenti critici talvolta
originali, ma non sempre in linea con le linee interpretative più condivise
maturate in sede di legittimità, la disciplina dell’ammissibilità dell’impugnazione,
avuto riguardo, in particolare, all’onere della specificità che incombe
sull’impugnante. Conclude affermando che «nella specie il fine pretestuoso del
gravame si evidenzia dalla mancanza di qualsivoglia motivo di specifico rilievo
critico», soggiungendo che < < qualora si desse corso al dibattimento la Corte
non avrebbe nulla di specifico da esaminare e dovrebbe riportarsi sic et
simpliciter alla sentenza».
Trattasi di un tipico caso di motivazione apparente: non è dato conoscere, infatti,
sulla base di quali dati testuali la Corte di merito abbia tratto il convincimento di
aspecificità dei motivi d'appello e, ancor meno, la ragione per la quale, dandosi avuto riguardo ai seguenti profili: a) la Corte territoriale, pur essendosi prodigata corso all'impugnazione, la sentenza d'appello dovrebbe limitarsi a richiamare
puramente e semplicemente quella di primo grado. 3.2. Questa Corte non ignora che in qualche occasione (peraltro indotta dal
concreto caso al vaglio) si è giunti ad affermare un esatto parallelismo tra i
motivi d'appello e quelli del ricorso per cassazione (Cass., Sez. VI, n. 1770 del
18/12/2012, Rv. 254204), con la conseguenza che la qualità della specificità
debba esattamente coincidere. degli spazi della devoluzione una ricostruzione dell'istituto che tenga distinta le
due fattispecie.
Riprendendo gli argomenti condivisamente svolti in altra occasione da questa
Corte suprema (Cass., Sez. II, n. 36406 del 27/6/2010, Rv. 253893) può
affermarsi che <
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla
Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma il 2/10/2013
Il Con igli re Est.
Il presidente
censuratorio, i precedenti specifici, senza tener conto che la guida non era