Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48552 del 20/09/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48552 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PRINA JONNY N. IL 22/07/1973
avverso l’ordinanza n. 65/2012 TRIBUNALE di PESARO, del
29/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE RASSO;
lette/seetitne conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 20/09/2013

FATTO E DIRMO

1. Il Tribunale di Pesaro, con provvedimento del 12/9/2011, revocò con effetto
retroattivo, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato di Prina .lonny, in
precedenza disposto. Il Presidente del medesimo Tribunale, con provvedimento
depositato il 2/4/2012, rigettò l’opposizione proposta dall’interessato.

2. Avverso quest’ultima statuizione il Prina proponeva ricorso per cassazione

3. Con il primo motivo il ricorrente assume essere stati violati gli artt. 76, 92 e
112, lett. d) del d.P.R. n. 115/2002 per due ordini di ragioni: a) le motivazioni
addotte nel provvedimento gravato contrastavano con le indicate disposizioni, in
quanto la revoca avrebbe potuto essere disposta su richiesta dell’ufficio
finanziario o d’ufficio solo ove dalla definizione del processo fosse risultata la
prova della originaria mancanza dei requisiti reddituali, che, invece, il Giudice
aveva dedotto apoditticamente in via presuntiva, valorizzando i precedenti penali
e la pretesa sommarietà delle indicazioni sul reddito della famiglia; soggiungeva,
inoltre, il Prina che l’inesistenza delle condizioni di non abbienza avrebbero
dovuto essere fatte valere dall’amministrazione finanziaria; b) il reddito, al
contrario di quanto affermato nella decisione, era stato puntualmente dichiarato,
dovendosi, peraltro, tener conto che ben quattro dei componenti della famiglia
erano minori in età scolare .

3.1. Con il successivo motivo viene denunziata violazione dell’art. 12ter della I.
n. 125/2008, anche con riferimento all’art. 11 delle disp. prel. Cod. civ.
La norma di cui sopra aveva introdotto la presunzione legale di superamento dei
limiti di reddito per i soggetti che fossero stati condannati con sentenza
irrevocabile, circostanza che nel caso in esame non ricorreva. Inoltre, una tale
presunzione non poteva avere effetto per il periodo antecedente l’entrata in
vigore della norma in parola.

4. In primo luogo appare utile premettere che, escluso il solo caso della revoca
su richiesta dell’Amministrazione finanziaria (art. 112, comma 1, lett. d), alla
revoca d’ufficio si applica il medesimo regime impugnatorio previsto dall’art. 99
del d.P.R. n. 115/2002 per i provvedimenti di rigetto dell’istanza d’ammissione
(Cass., Sez. IV, n. 6420 del 21/12/2011, Rv 251938), con la conseguenza che
l’iter procedimentale avviato dal ricorrente in primo luogo con l’opposizione
risulta formalmente corretto.

prospettando con due motivi di censura violazione di legge.

5. Tuttavia, a dispetto dell’intestazione, con gli illustrati motivi, il Prina ha
inammissibilmente proposto surrettiziamente doglianze che investono la
motivazione, non censurabile in questa sede per espressa disposizione di legge
(art. 99, comma 4, d.P.R. cit.).
Al contrario di quel che assume il ricorrente l’art. 112 del d.P.R. n. 115/2002
consente al giudice di revocare d’ufficio l’ammissione, ove risulti

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