Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48552 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48552 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VENTRIGLIA FRANCESCO PAOLO N. IL 06/06/1959 parte offesa
nel procedimento
DI LORENZO ANGELO N. IL 04/04/1944 parte offesa nel
procedimento
DI DOMENICO LORENZO N. IL 17/06/1967 parte offesa nel
procedimento
c/
IGNOTI
avverso il decreto n. 2628/2014 GIP TRIBUNALE di BENEVENTO,
del 13/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 05/11/2015

Motivi della decisione

I ricorrenti deducono la nullità del decreto, adottato de plano in violazione del contraddittorio
di cui agli artt. 127 e 408 cod. proc. pen. e infondatezza delle ragioni di merito, ribadite nella
successiva memoria depositata il 23 ottobre 2015.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in
quanto, al di là delle laconiche argomentazioni adoperate dal GIP per relationem rispetto alla
richiesta del PM, i fatti attengono all’evidenza a vicende di esclusivo rilievo amministrativo, in
assenza di risvolti di carattere penale.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 500,00 (cinquecento).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 500,00 (cinquecento) ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5 novemb e 2015

Di Domenico Lorenzo, Ventriglia Francesco Paolo e Di Lorenzo Angelo, nelle rispettive qualità di
legali rappresentanti pro tempore del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e
Caserta ricorrono, con atto sottoscritto dal loro difensore, avverso il decreto del 13/10/2014
con cui il GIP del Tribunale di Benevento ha disposto l’archiviazione del procedimento contro
ignoti per i reati di cui agli artt. 323 e 328 cod. pen., riguardante la mancata o ritardata presa
in carico da parte della Provincia di Benevento della gestione di discariche e siti di stoccaggio di
rifiuti, gestiti dal denunziante Consorzio nella medesima provincia.

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