Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48551 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48551 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STAIANO VINCENZO N. IL 11/12/1956
avverso la sentenza n. 3560/2014 TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 18/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 05/11/2015

Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato a Staiano Vincenzo ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno e sei mesi di reclusione ed C 8.000,00 di multa
per il reato di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina – crack,
ritenuta l’ipotesi del fatto di lieve entità di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990.

Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di
questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez.
U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.500,00 (millecinquecento).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5 nove bre 2015

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo carenza di motivazione riguardo alle ragioni che non hanno consentito di accertare la sussistenza di cause di
non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

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