Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48549 del 20/09/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48549 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI RIMINI
nei confronti di:
ZAVATTA MAURO
avverso l’ordinanza n. 1089/2011 GIUDICE DI PACE di RIMINI, del
14/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPP
lette/spaÚte le conclusioni del PG Dott. Vi,
(-1

-9

Data Udienza: 20/09/2013

FATTO E DIRITTO

1. Il Giudice di pace di Rimini, con provvedimento emesso all’udienza del
13/11/2012, nel processo a carico di Zavatta Mauro, disponeva trasmettersi gli
atti al P.M. sulla base della motivazione che segue: «visti gli articoli 349 e 178
c.p.p., ritenuto che un’interpretazione costituzionalmente orientata a tutela
dell’imputato faccia ritenere indispensabile l’identificazione della persona
sottoposta a indagini preliminari, rimette al PM la posizione di Zavatta,

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini proponeva ricorso
per cassazione.

2.1. Lamenta il ricorrente l’abnormità del provvedimento, implicante indebita
regressione del procedimento in parola per le seguenti ragioni: il decreto di
citazione era stato regolarmente notificato all’imputato Zavatta, che aveva
provveduto a ritirare personalmente il plico postale ed esercitato pienamente le
proprie difese, depositando, a mezzo del di lui difensore, lista testi; inoltre,
presenziando all’udienza del 24/4/2012, non aveva sollevava alcuna eccezione in
ordine alla costituzione delle parti, essendo stato il processo rinviato per asserita
irregolarità della notifica alla persona offesa (peraltro dal verbale risultante
presente). L’ordinanza emessa all’epilogo di quest’ultima udienza, secondo
l’assunto impugnatorio, aveva contenuto incomprensibile, stante che la stessa,
senza far luogo ad alcuna pronuncia di nullità, dopo aver richiamato in modo del
tutto sommario e generico le norme di legge di cui sopra in riferimento ad una
non meglio precisata interpretazione costituzionalmente orientata, non aveva
considerato che non sussiste alcun obbligo di redigere un formale verbale
d’identificazione e che l’imputato, come si è visto, era stato posto in condizione
di esercitare appieno i propri diritti.

3. Il ricorso è fondato.
Il contraddittorio appare correttamente instaurato; di conseguenza, a voler
assegnare un significato minimamente intellegibile all’ordinanza, dal contenuto
vago e sommario, non può assumere rilievo di sorta sulla legittima costituzione
delle parti la pretesa mancanza di un formale atto d’identificazione dell’imputato.
Invero, implica questione di merito, che dovrà formare oggetto di dibattito nel
corso del giudizio, l’accertamento circa l’estraneità al fatto contestato,
eventualmente eccepita dall’imputato medesimo, se del caso erroneamente
individuato quale autore del reato.

stralciandola dal presente procedimento (…)>>.

Condivisibilmente questa Corte ha già avuto più volte modo d’affermare che
costituisce atto abnorme il provvedimento privo di effettiva motivazione con il
quale venga disposta restituzione degli atti al P.M., risultando impossibile, in tali
casi, per il detto ultimo ufficio rendersi conto delle ragioni della restituzione e
delle incombenze alle quali occorra far fronte per consentire il proseguimento del
processo (cfr., fra le tante, Cass., Sez. II, n. 43348 del 12/10/2005, Rv. 232599;
Sez. IV, n. 21747 del 5/5/2006, Rv. 234517). Nel caso in esame, per quel che
prima si è detto, non è dato cogliere la ratio della decisione, priva di un concreto

A maggior ragione è stato, del pari, reiteratamente precisato che la restituzione,
implicante regressione, senza previamente dichiarare la nullità che inficerebbe il
procedimento, come nel caso in questione, si pone al di fori del sistema
processuale. « Infatti il giudice validamente investito della domanda che
costituisce esercizio dell’azione penale non può esimersi dal decidere nel merito
delle imputazioni secondo i parametri propri della fase in cui versa il processo.
L’abnormità della ordinanza impugnata riguarda tanto il profilo strutturale,
trattandosi di atto che, per la sua singolarità, si pone al di fuori del sistema
organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, in quanto l’atto
stesso determina una anomala regressione del processo ad una fase già
ritualmente esaurita ed una paralisi del medesimo non altrimenti eliminabile.>>
(Cass., Sez. VI, n. 16711 del 26/2/2003, Rv. 225359; conforme, Sez. III, n.
25742 del 16/4/2003, Rv. 225080; Sez. I, n. 43560 del 5/12/2002, Rv. 222893;
Sez. V, n. 4145 del 3/10/2000, Rv. 217247).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Giudice di Pace di Rimini per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma il 20/9/2013

Il Consigl re E t.

Il presidente

costrutto motivazionale e del tutto scollata dalla realtà processuale.

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