Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48549 del 05/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48549 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZANOTTI MAURO N. IL 30/08/1982
avverso la sentenza n. 139/2014 CORTE APPELLO di LECCE, del
21/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 05/11/2015
Motivi della decisione
Il ricorrente deduce violazione di legge, dolendosi della asseritamente erronea sussunzione
della condotta (mancato arresto all’intimazione dell’alt nel corso di un controllo autostradale e
conseguente fuga, corredata da manovre spericolate per l’incolumità degli operanti e degli altri
utenti della strada) nel paradigma di cui all’art. 337 cod. pen.
Il ricorso si rivela inammissibile per manifesta infondatezza, essendo invece pacifica la riconducibilità del fatto all’ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale (giurisprudenza costante).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5 novembre 2015
Il consigliere e tensore
Orlan
Il Presidente
Giaco o Paoloni
L’imputato Zanotti Mauro ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Lecce che,
in parziale riforma di quella emessa dal locale Tribunale il 26/09/2013, ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen., capo b),
assolvendolo dalla concorrente contravvenzione di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma
2 lett. c] C.d.S., capo a) perché il fatto non sussiste e rideterminando la pena nella misura
finale di sei mesi di reclusione.