Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48547 del 17/09/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48547 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ARENA FRANCESCO N. IL 03/11/1946
avverso la sentenza n. 37901/2011 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 06/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IU5..VP,CE GRASSO;
,„0
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
r„ez,,,t
9C,r
e-x9-21/2-e71—r
Uditi difensor Avv.;
ct-e–sb
( 6)152,Q_
Data Udienza: 17/09/2013
FATI-0 E DIRITTO
1. Si rileva, su segnalazione della Cancelleria, la ricorrenza di un errore materiale
nella sentenza n° 17222/2012, emessa da questa Corte di legittimità in data
6/3/2012 e depositata il 9/5/2012, nei confronti di Arena Francesco, non
risultando specificato che la rifusione per le spese legali delle parti civili viene
disposta in favore dello Stato, in quanto le predette parti risultano ammesse al
patrocinio a spese dello Stato.
Pertanto, ai sensi dell’art. 130 C.P.P., deve disporsi la correzione,
aggiungendo il dovuto inciso di cui in dispositivo. L’ordinanza di correzione dovrà
essere annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’atto.
P. Q. M.
Dispone correggersi il dispositivo letto in udienza e quello contenuto nella
sentenza numero 17222 del 2012, emessa da questa Corte di Cassazione il 6
marzo 2012 nei confronti di Arena Francesco, nel senso che dopo le parole
“come per legge” va aggiunto l’inciso “e ne dispone il pagamento in favore dello
Stato”; manda alla Cancelleria per le annotazioni di legge./
Così deciso in Roma il 17/9/2013
Il Consigliere
t.
Il Presidente
2.