Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48547 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48547 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

el
.

sul ricorso proposto da:
S1P£124R0
-1

ISIMERANO1FABIO FRANCESCO N. IL 04/09/1984
,

avverso la sentenza n. 2782/2013 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 26/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 05/11/2015

Motivi della decisione
L’imputato Simeraro Fabio Francesco ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Catanzaro che, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Paola in data 20/11/2012,
ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337
cod. pen.), riducendo la pena inflittagli in primo grado alla misura finale di un anno di reclusione.

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti (art. 606, comma 3 cod. proc.
pen.) postulando l’esercizio di una facoltà propriamente spettante ai giudici di merito, quale la
determinazione della concreta entità della pena da irrogare, nella specie oltre tutto congruamente argomentata (pag. 1 motiv. sent.).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5 novembre 2015

Il ricorrente violazione di legge, dolendosi dell’entità della pena riportata e dell’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.

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