Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48546 del 17/09/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48546 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NAPOLEONI SILVANA N. IL 01/03/1934 parte offesa nel
procedimento
c/
IGNOTI
avverso l’ordinanza n. 4568/2011 GIUDICE DI PACE di LATINA, del
08/05/2012

o

sentita la relazione fatta dal Consigliere D2h G S EPPE GRASS,1;
lette/serrttré le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 17/09/2013

FATTO E DIRITTO

1. Il Giudice di pace di Latina, con provvedimento depositato 1’8/5/2012, dispose
l’archiviazione del procedimento n. 14568/11 RGNR iscritto contro ignoti,
concernente le indagini preliminari per il reato di cui all’art. 590, cod. pen., ai
danni di Napoleoni Silvana.

2. La Napoleoni propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento di cui

archiviazione, nonostante fosse stata avanzata in sede di denuncia-querela la
richiesta di essere avvisata della eventuale istanza di archiviazione avanzata dal
pubblico ministero.

3. Il ricorso non ha fondamento, stante che dall’esame degli atti (ben consentito
trattandosi di accertare vicenda processuale) consta che la notifica dell’avviso di
cui s’è detto risulta essere stata tentata presso la residenza indicata dalla stessa
persona offesa nell’atto di querela, nella quale non si rileva alcuna nomina di
difensore o elezione di domicilio. Inoltre, è del tutto evidente che l’eventuale
variazione del luogo deputato alla notificazione richiedeva la previa
comunicazione della stessa.

4. L’epilogo impone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 17/9/2013

Il presidente

detto adducendo l’omessa notificazione dell’avviso della richiesta di

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