Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48544 del 05/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 48544 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALTIERI GIOVANNI N. IL 23/08/1983
avverso la sentenza n. 1024/2011 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 17/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 05/11/2015

Motivi della decisione
L’imputato Altieri Giovanni ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro
che, a conferma di quella emessa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Castrovillari in
data 22/10/2010, ne ha ribadito la condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di quattro
mesi di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.).

Il ricorso è inammissibile perché da un lato manifestamente infondato e dall’altro perché fondato su motivo improponibile in sede di legittimità (art. 606, comma 3 cod. proc. pen.).
E’ manifestamente infondata l’eccezione di nullità della notifica dell’avviso di cui all’art. 601
cod. proc. pen., essendo la stessa stata eseguita (corredata dei corretti dati del procedimento
la seconda volta) ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen., talché all’udienza del
15/02/2015 la Corte territoriale ha disposto il rinvio della trattazione del procedimento, con
avviso a tutte le parti interessate (v. verbale); nulla è stato, invece, dedotto dal difensore del
ricorrente alla successiva udienza del 15/03/205 ond’è che, a tutto voler concedere, se nullità
della notifica si è verificata, essendo la stessa a regime intermedio, non è stata dedotta entro il
termine di cui all’art. 180 cod. proc. pen., restando di conseguenza sanata.
Palesemente improponibile è, invece, il secondo motivo di ricorso, attinente in maniera evidente all’elemento soggettivo del reato contestato e quindi al merito dell’imputazione.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5 novembre 2015

Il ricorrente deduce in via preliminare la nullità della notifica dell’avviso di fissazione d’udienza
dinanzi alla Corte territoriale, non avendone mai avuto conoscenza; deduce, inoltre, erronea
applicazione della legge penale riguardo alla ritenuta sussistenza del reato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA