Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48542 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48542 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FETA BEJO N. IL 13/12/1976
avverso la sentenza n. 2126/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
04/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 05/11/2015

Motivi della decisione

Con il ricorso si reitera l’eccezione di nullità afferente la citazione a giudizio, non essendo
stata la dichiarazione di irreperibilità preceduta da ricerche in Albania, paese d’origine dell’imputato; si deduce, inoltre, vizio di motivazione in ordine alla ribadita sussistenza del reato
associativo.
Il ricorso si rivela inammissibile perché manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale
già ricordato l’assenza dell’obbligo di eseguire le ricerche dell’imputato all’estero ove sconosciuto il preciso luogo di residenza o domicilio della persona ricercata (nella specie era noto
solo il rientro del Feta in Albania); del tutto congrua appare, inoltre la motivazione in ordine al
reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 fondata su riconosciuti e collaudati indici probatori della relativa sussistenza (continuo, ricorrente e ripetitivo collegamento tra i componenti,
svolgimento dell’illecita attività commerciale con continuità e professionalità mediante una
organizzazione di uomini e mezzi; pluralità degli illeciti commessi).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in € 1.000,00 (mille).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5 novembr 2015

L’imputato Feta Bejo ricorre contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di Lecce che, a
conferma di quella emessa dal locale Tribunale in data 30/05/2007, ne ha ribadito la condanna ivi stabilita alla pena complessiva di ventiquattro anni di reclusione a titolo di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti dei tipi marijuana ed eroina (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, capo a dell’imputazione) e
per il concorso nel trasporto, nella detenzione e nella cessione di ingenti quantitativi di marijuana (artt. 110 cod. pen., 73 st. d.P.R., capi b, e, g.), ritenuta la continuazione tra tali reati.

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