Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48541 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48541 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LANGE GIANCARLO N. IL 12/01/1991
avverso la sentenza n. 410/2009 GIP TRIBUNALE di VASTO, del
11/03/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per .f)

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Data Udienza: 28/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1.1. Lange Giancarlo è stato giudicato dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Vasto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza
aggravato dall’aver cagionato un incidente stradale [art. 186, co. 2 lett. c)
C.d.s.] e di guida senza patente (commessi il 4.3.2009) e condannato alla pena
di euro 4400 di ammenda per il primo reato e di euro 1200,00 di ammenda per il
secondo, all’esito della riduzione prevista per il rito abbreviato.
L’imputato ha proposto dichiarazione di appello, personalmente sottoscritto,

disponendo la trasmissione degli atti a questa A.G.
1.2. L’esponente lamenta: l’insussistenza dell’aggravante in quanto egli era
caduto dal motoveicolo condotto, senza coinvolgere alcun altro veicolo o
persona; l’erronea determinazione della pena, non essendo stato eseguito il
giudizio di bilanciamento tra circostanze del reato (la menzionata aggravante e le
concesse attenuanti generiche); l’errore di computo relativo alla pena pecuniaria
tanto per il reato sub a) che per quello sub b); la fissazione della pena per il
reato b) in misura superiore al minimo, diversamente da quanto fatto per il reato
sub a).
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso esi ondato nei termini di seguito precisati.

2.1. La giurisprudenza di questa Corte è nel senso che ai fini dell’aggravante
di cui all’art. 186, comma secondo bis, c.d.s. (aggravante dell’aver causato un
incidente), nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi sia l’urto
del veicolo contro un ostacolo, sia la sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal
fine, non sono, invece, previsti né i danni alle persone né i danni alle cose, con la
conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del
traffico, potenzialmente idonea a determinare danni (Sez. 4, Sentenza n. 42488
del 19/09/2012, Pititto, Rv. 253734).
Nel caso di specie dalla sentenza impugnata emerge che il Lange perse il
controllo del motoveicolo mentre percorreva una strada statale e che il mezzo
meccanico riportò danni di un certo rilievo. Ne consegue che correttamente il
giudice ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante in parola.

2.2. Nella determinazione della pena, salvo quanto si scriverà nel successivo
paragrafo, non si rinviene alcun errore. L’esponente lamenta in sostanza che la
riduzione per la pena pecuniaria non sia stata fatta nella misura massima
possibile (da 3000 a 2100 euro di ammenda e da 2400 a 1800 di ammenda), a
differenza di quanto operato per la pena detentiva. Ma va escluso che, in

E

che la Corte di Appello di L’Aquila ha qualificato come ricorso per cassazione,

presenza di una pena congiunta, sussista l’obbligo giuridico di operare la
riduzione della pena conseguente ad una attenuante nella medesima misura per
la sanzione detentiva e per quella pecuniaria. Infatti, la modulazione della
sanzione anche attraverso una diversa entità delle riduzioni da operare è essa
pure funzionale al migliore adeguamento del trattamento sanzionatorio al reato
ed al suo autore. Di siffatta operazione il giudice deve dare conto mediante
adeguata motivazione, salvo che – come nel caso che occupa – la pena venga
diminuita in una misura prossima al massimo consentito dalla legge; in tal caso,
infatti, egli non ha l’obbligo di motivare espressamente le ragioni per le quali la
pena non è stata diminuita nella misura massima (Sez. 2, Sentenza n. 1490 del
22/11/1995, Di Matteo, Rv. 203731).
Allo stesso modo, la determinazione della pena in misura pari al minimo per
un reato non importa il vincolo del giudice a fare altrettanto per un ulteriore
reato accertato, sicchè stabilire una regola di dipendenza dell’una dall’altra
commisurazione risulta del tutto arbitrario. E ciò per le medesime ragioni di
adeguamento del trattamento sanzionatorio che si sono sopra evocate.
I motivi testè esaminati risultano quindi manifestamente infondati.

2.3. Altrettanto deve dirsi per il rilievo che chiama in causa l’applicazione
delle norme in tema di concorso di circostanze eterogenee.
Nel determinare il trattamento sanzionatorio in ordine al reato sub a) il
giudice ha fissato in mesi sei di arresto ed euro 3000 di ammenda la pena base,
sulla quale ha apportato dapprima la riduzione derivante dalle concesse
attenuanti generiche e quindi quella conseguente alla celebrazione del rito
abbreviato. Pertanto, non risulta esplicitamente indicato se sia stato effettuato il
giudizio di bilanciamento previsto dall’art. 69 cod. pen. tra le ritenute circostanze
del reato, che è doveroso allorquando, come nella specie, la circostanza
aggravante ad effetto speciale di aver provocato un incidente stradale concorre
con le circostanze attenuanti generiche (Sez. 4, Sentenza n. 7460 del
13/11/2012, P.G. in proc. Florio, Rv. 254475).
Tuttavia deve ritenersi che siffatto bilanciamento sia stato operato
attribuendo alla circostanza attenuante prevalenza su quella aggravante, e che
esso non sia stato reso esplicito. Al tempo di consumazione del reato in parola,
non diversamente da quanto previsto dall’attuale regime, la pena prevista per
l’ipotesi non aggravata era quella dell’ammenda da euro 1500 ad euro 6000 e
dell’arresto da tre mesi ad un anno, che ricorrendo l’ipotesi del comma 2bis deve
essere raddoppiata.

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3. Ne deriva che il ricorso va rigettato; e ne consegue, a norma dell’articolo
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/11/2013.

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