Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48541 del 05/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48541 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI BENEDETTO ANGELO N. IL 13/05/1986
avverso la sentenza n. 1591/2014 CORTE APPELLO di CATANIA, del
04/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 05/11/2015
N
Motivi della decisione
L’imputato Di Benedetto jSte Yanoj ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Catania che, a conferma di —CTIFeirg emessa in esito a giudizio abbreviato dal locale Tribunale in
data 16/05/2014, ne ha ribadito la condanna alla pena di dieci mesi di reclusione per il reato di
evasione dal luogo di detenzione domiciliare (art. 385 cod. pen.).
Il ricorso si rivela inammissibile per aspecificità (artt. 581 lett. c], 591 lett. c] cod. proc. pen.),
non confrontandosi nemmeno con la decisione impugnata, la quale ha ricordato che l’imputato
venne sorpreso all’interno di un’area certamente contigua alla propria abitazione ma di proprietà altrui.
Come, infatti, precisato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, deve considerarsi
inammissibile, perché aspecifico, il ricorso per cassazione fondato su motivi che si traducano
nella reiterazione di quelli già dedotti in appello, esaminati e motivatamente respinti dal giudice di secondo grado (v. ex pluribus Cass. Sez. 5, sent. 28011/13; Sez. 6 sent. n. 22445/09;
Sez. 5, sent. n. 11933/05 Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 4, sent. 15497/02; Sez. 5, sent. n.
2896/99).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5 novemi e 2015
ore
Il Presid nte
Giacom Paolo4-i
Il ricorrente deduce violazione di legge nella parte in cui la decisione ritiene integrato, sotto il
profilo oggettivo del reato contestato, il concetto di allontanamento riferito ad un cortile di
pertinenza dell’abitazione.