Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48540 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48540 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

Dott. CARLO CITTERIO
Dott. ORLANDO VILLONI
Dott. ANGELO CAPOZZI
Dott. EMANUELE DI SALVO

– Consigliere – Rel. Consigliere – Consigliere – Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MEDDIS GIUSEPPE (ALIS GIUSEPPE GREGORIO) N. IL
19/10/1985
MEDDIS CRISTIAN N. IL 21/10/1987
avverso la sentenza n. 769/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 13/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

REGISTRO GENERALE
N. 22411/2015

Data Udienza: 05/11/2015

Motivi della decisione
Gli imputati Meddis Giuseppe e Meddis Cristian ricorrono contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Catanzaro che, a conferma di quella emessa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Vibo Valentia in data 09/02/2009, ne ha ribadito la condanna ivi stabilita alle pene
rispettive di sei (Giuseppe) e quattro (Cristian) mesi di reclusione a titolo di concorso nei reati
di resistenza a pubblico ufficiale (artt. 110, 337 cod. pen.) e lesioni personali aggravate (artt.
110, 582, 585, 576, 61 n. 2 cod. pen.).

I ricorsi si rivelano inammissibili per evidente genericità (artt. 581 lett. c], 591 lett. c] cod.
proc. pen.), non indicando alcun punto specifico della decisione impugnata quale oggetto di
possibile valutazione, in base ai criteri di verifica tipici del vaglio di legittimità.
Alla dichiarazione d’inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento ciascuno di una somma in
favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 (mille) ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5 novembr 2015
Il consigliere estensore
Orla
illoni
t

Il Presidente
Giacomo Paolodi

I ricorrenti deducono entrambi violazione di legge processuale e conseguente nullità della sentenza in relazione agli artt. 125, comma 3 e 546, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. nonché vizio
di motivazione in ordine alla pronuncia di responsabilità relativa alle condotte loro ascritte.

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