Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48538 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48538 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

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sut ricorsch proposti da:

SENTENZA

DI SILVIO ALFREDO N. IL 18/05/1970
DI SILVIO ANGELINA N. IL 13/06/1975
CASAMONICA IVANA N. IL 13/06/1970
SPINELLI GRAZIELLA N. IL 09/12/1964
DI ROCCA CARMELINA N. IL 31/03/1962
avverso la sentenza n. 9517/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
08/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
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Udito il Procuratore Generale in ersona del Dott.
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che ha concluso per

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Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 07/11/2013

1 Di Silvio ed altri

Motivi della decisione

1. Parzialmente riformando la prima sentenza, la Corte d’appello di Roma
ha affermato la responsabilità degli imputati in epigrafe in ordine a diverse
violazioni dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Ricorrono per cassazione gli imputati.

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an.A.”..<1..,."....A., 2. Di Rocca Pi?,0463allamenta che la responsabilità si fonda sull'acritico affidamento in ordine alle propalazioni accusatorie dell'acquirente della dose oggetto del processo, tale Tiraferri Luca. Da tale accusa, alimentata dal pericolo di essere arrestato, non può desumersi la prova del fatto. In ogni caso non vi è prova di consapevole intermediazione, posto che l'imputata si limitò a dire al tossicomane di rivolgersi direttamente alla figlia di Silvio Giuliana. 3. Di Silvio Alfredo, Di Silvio Angelina, CasIlirca Ivana e Spinelli Graziella, con unico ricorso, deducono che l'accusa si fonda su generiche accuse derivanti dai presunti acquirenti; e che inoltre la pronunzia è incongrua e priva di motivazione per ciò che attiene all'incremento di pena derivante dalla continuazione. 4. Il ricorso di Di Rocca è infondato. La sentenza impugnata considera che la prova si desume dalle indagini e dalla videosorveglianza dei luoghi, coerente con le dichiarazioni dell'acquirente Taglaiaferri, che ha riferito di essersi ripetutamente rivolto all'imputata che lo ha indirizzato alla figlia ai fini della materiale consegna della sostanza, con conseguente indubbio ruolo in termini di intermediazione attiva. Tale apprezzamento appare del tutto immune da vizi logici e giuridici e, contrariamente a quanto dedotto7 si basa non solo sulle dichiarazioni accusatorie ma sulle acquisizioni di carattere oggettivo afferenti alle indagini che accompagnarono l'accertamento del fatto. Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. 5. Pure i ricorsi degli altri imputati sono infondati. La sentenza impugnata riproduce e condivide la prima sentenza. La responsabilità è basata su servizi di osservazione e registrazione che hanno consentito di accertare gli atti di cessione, successivamente confermati dagli acquirenti, che hanno reso attendibili dichiarazione quanto agli acquisti , pregressi. Si tratta di argomentato apprezzamento di merito, immune da vizi di sorta, al quale i ricorrenti oppongono solo censure assolutamente vaghe. Quanto alla continuazione, Spinelli Graziella, Casamonica Ivana e di Silvio Alfredo hanno avuto confermate le pene inflitte dal primo giudice; nè avevano dedotto in appello la questione afferente alla congruità dell'aumento di pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen. Ne consegue che il relativo motivo è inammissibile essendo stato prospettato per la prima volta nella presente sede di legittimità. In ogni caso gli incrementi di pena presentano variazioni limitate che non ne conseguentemente rigettati. Alla medesima conclusione deve giungersi quanto a Di Silvio Angelina. Costei ha fruito di diminuzione della pena in appello. La pena base per la fattispecie ritenuta più grave è stata determinata in due anni e sei mesi di reclusione e 2.100 euro di multa. Ad essa sono stati aggiunti limitati e sostanzialmente omogenei incrementi di pena, dell'ordine di alcuni mesi di reclusione ed alcune centinaia di euro di multa ex art. 81 c.p., in relazione agli illeciti di cui agli altri due capi. Si tratta di incrementi modesti e sostanzialmente omogenei, connessi a fatti differenti; in relazione ai quali si è concretizzata la valutazione discrezionale del giudicante che, non presentando radicali incongruenze logiche o errori giuridici, non può esser sindacato- nella presente sede di legittimità. I ricorsi devono essere conseguentemente rigettati. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali. P qm Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Roma 7 novembre 2013 IL CONSIGLIERE ESTENSORE (Rocco Marco BLAIOTTA) CORTE SUPREMA DI CA AZIONE IV Sezione Penale IL PRESIDENTE (Carlo B O) vulnerano la plausibilità. I ricorsi di tale imputati devono essere

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