Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48538 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48538 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
INABI HASSAN N. IL 15/05/1981
avverso la sentenza n. 215/2013 CORTE APPELLO di TRENTO, del
21/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 05/11/2015

Motivi della decisione
L’imputato Inabi Hassan ricorre contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di Trento che,
a conferma di quella emessa dal locale Tribunale in data 26/02/2013, ne ha ribadito la condanna ivi stabilita alla pena di un anno e tre mesi di reclusione ed C 3.500,00 di multa per i
reati di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti del tipo hashish, ritenuta l’ipotesi del
fatto lieve entità di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in parte perché basato su motivo non consentito (art.
606, comma 3 cod. proc. pen.) in quanto attinente al merito del giudizio (identificazione
dell’imputato) ed in parte perché generico, deducendosi che entrambi i gradi di giudizio si
sono svolti in absentia per non averne l’imputato avuto conoscenza alcuna, senza che sia dato
comprendere quale nullità processuale starebbe alla base di detta situazione, a parte un parimenti generico richiamo all’assenza di elezione di domicilio.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5 novembre 2015
Il consiglier est sore
Orla

Il Presidente/
Giaco o Paoloni

Con il ricorso si deduce l’omessa identificazione dell’imputato all’esito delle indagini preliminari e la mancata applicazione degli artt. 420-bis e segg. cod. proc. pen. come novellati dalla
I. n. 67 del 2014.

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