Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48537 del 30/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48537 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
D’APONTE CARMELA N. IL 29.01.1967
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI ROMA in data 26 novembre 2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
udite le conclusioni del PG in persona del dott. Mario Fraticelli che ha chiesto l’annullamento
con rinvio limitatamente alla qualificazione giuridica ed al conseguente trattamento
sanzionatorio
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 26 novembre 2012 la Corte d’Appello di Roma confermava la
sentenza in data 10 ottobre 2010 del Tribunale di Roma, appellata da D’Aponte
Carmela.
La D’Aponte era stata tratta a giudizio e condannata alla pena di giustizia per
rispondere del reato di cui agli artt. 624 e 625 c.p. perché al fine di trarne profitto si
impossessava di due flaconi di profumo in danno dei titolari del negozio “Sephora”,
commettendo il fatto con violenza sulle cose (art. 625 n. 7 c.p.), rimuovendo gli adesivi
antitracchegg io.
2. Avverso tale decisione propone ricorso la D’Aponte a mezzo del proprio difensore
deducendo la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli
artt. 56, 624 e 625 c.p. e l’erronea applicazione-interpretazione della recidiva ex art.
99, comma 4 c.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

3.

Con il primo motivo la ricorrente impugna per cassazione la sentenza che ne ha
confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine al delitto di furto in un negozio di
profumeria, lamentando che il fatto non sia stato qualificato come tentativo di furto,
atteso che ella fu fermata subito dopo aver superato la barriera delle casse, in quanto
tutta la sua azione era stata seguita dal personale di vigilanza mediante gli apparecchi
di video sorveglianza.

Data Udienza: 30/10/2013

4. Infondato è anche il secondo motivo di gravame con cui la ricorrente lamenta la
mancata esclusione della contestata recidiva. Sul punto, infatti, la Corte distrettuale ha
congruamente motivato non solo con riferimento ai precedenti anche specifici della
D’Aponte, ma anche in relazione alle possibilità di ricaduta ed al valore della merce
sottratta.
5. Il ricorso va pertanto rigettato. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali,
Così deciso nella camera di consiglio del 30 ottobre 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Il motivo è infondato perché, come rilevato da questa Suprema Corte, costituisce furto
consumato e non tentato quello che si commette all’atto del superamento della barriera
delle casse con della merce prelevata dagli scaffali e sottratta al pagamento, nulla
rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del
supermercato incaricato della sorveglianza. ( v. Cass., Sez. 5, 8 giugno 2010, Piccolo,
Rv 248388; Sez, 5, 9 maggio 2008, Rissotto, Rv. 240493, Cass., sez. 5, 28 settembre
2005, Valletti, Rv. 232806).

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