Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48537 del 05/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 48537 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FISICARO GIUSEPPE N. IL 17/05/1987
avverso la sentenza n. 605/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del
16/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 05/11/2015

22389/15 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania che in data
16.3.2015 confermava la sua condanna per reati di resistenza, lesioni e

del difensore, enunciando motivo di vizi della motivazione e mancata assunzione
di prova decisiva in relazione alla consulenza tecnica prodotta in udienza
afferente vizio di mente.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è al
tempo stesso diverso da quelli consentiti e generico, prospettando – a fronte di
specifica motivazione della Corte sul punto, non apparente ed immune dai vizi di
manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1
lett. E c.p.p. – deduzioni difensive che da un lato non si confrontano con le
specifiche argomentazioni del Giudice d’appello e dall’altro si risolvono nella
mera sollecitazione ad una diversa valutazione, del tutto preclusa in questa sede
di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5.11.2015

danneggiamento, ricorre per cassazione l’imputato GIUSEPPE FISICARO a mezzo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA