Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48536 del 30/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48536 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
1. DELLA SANTINA LUCA N. IL 06.05.1955
2. LUPI DANIELE N. IL08.10.1961

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE in data 29 ottobre 2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
udite le conclusioni del PG in persona del dott. Mario Fraticelli che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso e l’avvocato Francini per i ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento dei
ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 29 ottobre 2012 la Corte d’Appello di Firenze, in riforma della
sentenza in data 24 novembre 2010 del Tribunale di Pisa, appellata dal Procuratore
Generale, dichiarava Della Santina Luca e Lupi Daniele colpevoli del reato loro ascritto,
condannandoli alla pena di giustizia.
Questi erano stati tratti a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 113 e 589
c.p. perché in concorso colposo fra loro, il Della Santina nella sua qualità e funzione di
dirigente del Servizio Viabilità e Trasporti della Provincia di Pisa, il Lupi nella sua qualità
e funzione di tecnico operativo della Provincia di Pisa, responsabile U.O. Viabilità e
rl
Gestione Area Nord comprendente il tratto interessato all’iyidente
stradale, per colpa,
in violazione del combinato disposto degli artt. 14 comma ett. b) e 24 C.d.S., nonché
della direttiva n.3065 datata 25 agosto 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, omettevano, il Lupi di segnalare, il Della Santina di provvedere a riparare
l’inefficienza tecnicaa del guard-rail secondo le modalità previste dall’art. 2 D.M. 18
febbraio 1993 n. 223 e, per le loro omissioni, cagionavano la morte di Gazzarri
Francesco che, procedendo alla guida dell’autovettura targata BF767BS lungo la strda
regionale 68 con direzione di marcia Volterra-Siena, andava a scontrarsi frontalmente
con la parte terminale della barriera di sicurezza- guard rail esposto a mo’ di lancia a
fronte del veicolo predetto, tant’è che invece di ricevere protezione ed attenuare così
l’impatto, il terminale della barriera, così come esposto al traffico, in seguito all’urto
penetrava all’interno del veicolo, colpendo e sbalzando fuori dall’abitacolo il Gazzarri
che decedeva sul colpo.

3

Data Udienza: 30/10/2013

3.

CONSIDERATO IN DIRMO
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio risultando il reato ascritto
agli imputati estinto per intervenuta prescrizione e non manifestamente infondati i
motivi di ricorso né essendo evidente l’innocenza dei ricorrenti.
Trattasi infatti di reato commesso in data 21 luglio 2005 per il quale il termine massimo
di prescrizione è da individuarsi in sette anni e mezzo (essendo state concesse le
attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata aggravante) in base alla
disciplina della prescrizione precedente alla novella intervenuta con la c.d. legge ex
Cirielli; termine comunque decorso, anche tenuto conto delle sospensioni dei termini
dovute a rinvii disposti nell’interesse degli imputati.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione…
Cosìdeciso nella camera di consiglio del 30 ottobre 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

2. Avverso tale decisione proponevano ricorso congiunto a mezzo del proprio difensore
entrambi gli imputati, deducendo la manifesta illogicità o contraddittorietà della
motivazione in ordine al motivo di appello relativo alla mancata assoluzione
dell’imputato per carenza dell’elemento soggettivo; il mancato rilievo della prescrizione

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