Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48535 del 30/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 48535 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
AVOLA SALVATORE N. IL 05.01.1973

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI CATANIA in data 5 marzo 2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
udite le conclusioni del PG in persona del dott. Mario Fraticelli che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 5 marzo 2013 la Corte d’Appello di Catania confermava la
sentenza in data 23 maggio 2011 del Tribunale di Modica, appellata da Avola Salvatore.
Questi era stato tratto a giudizio e condannato alla pena di giustizia per rispondere del
reato di cui all’art. 5 della legge n. 217 del 1990.
Avverso
tale decisione proponeva ricorso l’Avola a mezzo del proprio difensore
2.
deducendo la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione in ordine al
motivo di appello relativo alla mancata assoluzione dell’imputato per carenza
dell’elemento soggettivo; il mancato rilievo della prescrizione
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio risultando il reato ascritto alli
imputato estinto per intervenuta prescrizione e non manifestamente infondati i motivi
di ricorso né essendo evidente l’innocenza del ricorrente.
Trattasi infatti di reato commesso in data 15 aprile 2005 per il quale il termine massimo
di prescrizione è da individuarsi in sette anni e mezzo in base alla disciplina della
prescrizione di cui alla novella intervenuta con la c.d. legge ex Cirielli; termine decorso
alla data del 14 dicembre 2012, anche tenuto conto della sospensione del termine di
cui all’udienza del 7 maggio 2012.
PANI.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione_
1.

Così deciso nella camera di consiglio del 30 ottobre 2013

Data Udienza: 30/10/2013

s.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA