Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48535 del 30/10/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48535 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA
SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
AVOLA SALVATORE N. IL 05.01.1973
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI CATANIA in data 5 marzo 2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
udite le conclusioni del PG in persona del dott. Mario Fraticelli che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 5 marzo 2013 la Corte d’Appello di Catania confermava la
sentenza in data 23 maggio 2011 del Tribunale di Modica, appellata da Avola Salvatore.
Questi era stato tratto a giudizio e condannato alla pena di giustizia per rispondere del
reato di cui all’art. 5 della legge n. 217 del 1990.
Avverso
tale decisione proponeva ricorso l’Avola a mezzo del proprio difensore
2.
deducendo la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione in ordine al
motivo di appello relativo alla mancata assoluzione dell’imputato per carenza
dell’elemento soggettivo; il mancato rilievo della prescrizione
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio risultando il reato ascritto alli
imputato estinto per intervenuta prescrizione e non manifestamente infondati i motivi
di ricorso né essendo evidente l’innocenza del ricorrente.
Trattasi infatti di reato commesso in data 15 aprile 2005 per il quale il termine massimo
di prescrizione è da individuarsi in sette anni e mezzo in base alla disciplina della
prescrizione di cui alla novella intervenuta con la c.d. legge ex Cirielli; termine decorso
alla data del 14 dicembre 2012, anche tenuto conto della sospensione del termine di
cui all’udienza del 7 maggio 2012.
PANI.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione_
1.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 ottobre 2013
Data Udienza: 30/10/2013
s.