Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48535 del 05/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48535 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GILIBERTO EMANUELE N. IL 21/02/1985
avverso la sentenza n. 1244/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del
16/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 05/11/2015
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Motivi della decisione
L’imputato Giliberto Emanuele ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Catania
che, in accoglimento dell’impugnazione proposta dal P.G. ed in riforma dell’assoluzione pronunciata dal Tribunale di Ragusa in data 13/10/2010, lo ha dichiarato responsabile del reato di
favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), condannandolo alla pena di due anni di reclusione.
Il ricorso è inammissibile perché in parte attinente a profili di esclusivo merito (apprezzamento
della fattispecie e modulazione della pena) e quindi non consentiti in sede di legittimità (art.
606, comma 3 cod. proc. pen.) e in parte manifestamente infondato, avendo la Corte d’appello
evidenziato la gravità della condotta, meritevole dell’irrogazione della pena in concreto determinata, logicamente incompatibile con l’invocata valutazione di particolare tenuità.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5 novemb 2015
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza
degli elementi oggettivi e soggettivi del reato nonché all’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e dell’ipotesi di particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.