Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48534 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48534 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BONDIOLI FABRIZIO N. IL 09/02/1963
avverso la sentenza n. 1300/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
05/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. n
che ha concluso per
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1:4-1.te,._pgria_parte civile, l’Avv
.

Data Udienza: 24/10/2013

Ritenuto in fatto

BONDIOLI Fabrizio ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, nel confermare il
giudizio di responsabilità per la contravvenzione di cui all’art. 186, comma 2, lettera c)

alcolemico non inferiore a g. 3,43, causando in tale contesto un incidente stradale), ha
escluso la possibilità di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità richiamando
la lettera dell’art. 186, comma 9 bis del codice della strada.

Con un unico motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge nel diniego della
sostituzione della pena sul rilievo che la circostanza della determinazione dell’incidente si
concreta in una circostanza aggravante del reato di cui all’art. 186, comma 2, del codice
della strada e, come tale, soggetta al giudizio di comparazione ex art. 69, che
consentirebbe di eliminare la preclusione posta dall’art. 186, comma 9 bis del codice
della strada, per la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.

La questione posta dal ricorso riguarda la possibilità o no di procedere alla sostituzione
della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblico utilità ex articolo 186, comma
9 bis, del codice della strada allorquando risulti contestata l’aggravante prevista
dall’articolo 186, comma 2 bis, dello stesso codice [aggravante dell’aver procurato un
incidente stradale].

del codice della strada ( per essersi Mmesso alla guida di un autocarro con un tasso

La questione si pone, come è noto, in ragione della clausola di riserva contenuta
nell’articolo 186, comma 9 bis, del codice della strada [“Al di fuori dei casi previsti dal
comma 2 bis dello stesso articolo”].

Il punto da affrontare, pertanto, è, se in presenza della aggravante speciale, sia
comunque e sempre precluso procedere alla sostituzione.

Va ricordato in premessa che, secondo i principi generali, il giudizio di bilanciamento delle
circostanze, di per sé, non influisce sugli istituti che non si ricollegano al quantum della
pena inflitta, nel senso che le circostanze soccombenti o equivalenti continuano a

2.

produrre gli effetti previsti dalla legge, dal momento che anche il giudizio di soccombenza
non fa venire meno la sussistenza in concreto della circostanza subvalente ma
semplicemente la paralizza e la rende non applicata “quoad poenam”.

Non si è in presenza, infatti, di una di quelle ipotesi che si discostano dalla regola
generale succitata, in cui già la formulazione normativa appare indiziante della volontà
del legislatore di ricollegare l’effetto della circostanza al fatto che la stessa sia stata

In tal senso è opportuno richiamare il disposto dell’art. 7 bis dell’art. 58 quater legge n.
354/1975 ( come sostituito dalla legge n. 251/2005), ove è previsto che le misure
alternative alla detenzione non possono essere concesse più di una volta al condannato al
quale sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall’art. 99, comma 4, c.p.

Applicando tali principi al caso in esame e tenuto conto della esplicita dizione normativa
del comma 9 bis dell’art. 186 del codice della strada, va affermata l’inequivoca volontà
legislativa di ricollegare l’effetto ostativo non già alla “applicazione” della circostanza
aggravante, bensì alla semplice “ricorrenza” della stessa, a prescindere dal fatto che
l’aggravante non incida sul trattamento sanzionatorio.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 24 ottobre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

concretamente applicata e non meramente ritenuta dal giudice.

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