Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48534 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48534 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAGONE GENNARO N. IL 14/05/1969
avverso la sentenza n. 1503/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
23/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 05/11/2015

Motivi della decisione
L’imputato Ragone Gennaro ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Bari che,
a conferma di quella emessa dal locale Tribunale in data 03/02/2010, ne ha ribadito la condanna alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di evasione dagli arresti domiciliari (art.
385 cod. pen.).

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti (art. 606, comma 3 cod. proc.
pen.) postulando l’esercizio di una facoltà propriamente spettante ai giudici di merito, quale la
determinazione della concreta entità della pena da irrogare.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5 novembre 2015

Il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale riguardo all’omesso contenimento
del trattamento sanzionatorio nei minimi edittali ed al mancato riconoscimento delle attenuanti
generiche.

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