Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48532 del 22/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48532 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 22/10/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KHOULE BARA N. IL 10/10/1988
avverso la sentenza n. 2462/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
28/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Generale in per ona del D t. (P442
che ha concluso per li

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Udito, per la parte civ e, l’Avv
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Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Koule Bara avverso la sentenza emessa
in data 28.11.2011 dalla Corte di Appello di Torino che, in parziale riforma di quella in
data 18.2.2011 del G.i.p. del Tribunale di Torino con cui il predetto era stato
condannato per due reati di cui all’art. 73 dPR 309/1990, con l’attenuante di cui al 50
comma art. cit. (capi 1 e 3) e per quelli di cui all’art. 337 c.p. (capo 2) e di cui all’art.
6 co. 3 Divo 286/1998 (capo 5), lo assolveva dall’ultimo reato indicato perché il fatto
non è previsto dalla legge come reato, dichiarava assorbito il reato di cui al capo 1) in

attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e alle aggravanti, riduceva la pena
inflitta per il capo 3) ad anni quattro ed C 18.000,00 di multa e a mesi quattro di
reclusione per quello sub 2), con la sola pena accessoria dell’interdizione temporanea
dai pubblici uffici.
Deduce i seguenti motivi:
1. l’inosservanza dell’art. 438 c.p.p. e dell’art. 236 c.p.p. poiché, dopo aver acquisito
due certificati penali intestati a due soggetti omonimi ma con diversa data di nascita,
era stata rigettata la richiesta di integrazione dello “stato degli atti” e su tale base era
stata confermata la qualificazione della recidiva ex art. 99 co. 4 0 c.p.;
2. l’inosservanza della norma di cui all’art. 69 comma 4 0 c.p. alla luce della sentenza
della Corte Cost. n. 192 del 2007, avendo la Corte territoriale omesso di esaminare
l’episodio in contestazione in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei
precedenti.
In via di mero subordine, solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69
co. 4 0 c.p. come sostituito dall’art. 3 L. 251 del 2005, nella parte in cui esclude che
l’attenuante di cui all’art. 73, 5° comma dPR 309/90 possa essere dichiarata
prevalente sulla recidiva reiterata.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Va premessa l’infondatezza, ai limiti dell’aspecificità (per la reiterazione di analoga
doglianza dinanzi alla Corte territoriale che l’ha respinta con congrua motivazione),
del primo motivo di ricorso attesa la corretta acquisizione del certificato penale
aggiornato che, oltre ad essere consentito anche nel giudizio abbreviato, rappresenta
finanche un dovere del giudice per la necessaria verifica dell’attualità della situazione
giudiziaria dell’imputato e la valutazione della sua personalità ai fini della
determinazione della pena, ed attesa l’ampia valutazione della gravità del fatto reato
di cui alla contestazione rispetto alle violazioni precedenti (pag. 8 sent.): è appena il
caso di evidenziare che la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale era stata
contestata già con il decreto di citazione a giudizio.

2

quello di cui al capo 3), escludeva il vincolo della continuazione e, concesse le

E’ sostanzialmente fondata, invece, la seconda censura: infatti, per effetto della
sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 5.11.2012 è ormai consentito il giudizio
di prevalenza dell’attenuante di cui al 5 0 comma dell’art. 73 dPR 309/1990 sulla
recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, del codice penale.
Avendo tale la pronunzia della Corte Costituzionale effetto ex tunc ed avendo la
norma dichiarata incostituzionale in parte qua (art. 69, 4° comma c.p.) valenza
penale sostanziale, deve ritenersi applicabile l’istituto della successione delle leggi
penali nel tempo e, quindi, il principio della retroattività della legge penale più

Rimane ovviamente assorbita l’ultima doglianza.
S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla
giudizio di comparazione tra circostanze, con rinvio sul punto alla Corte di Appello di
Torino per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di comparazione delle
circostanze e rinvia alla Corte d’Appello di Torino per nuovo esame.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 22.10.2013

favorevole (art. 2 comma 4° c.p.).

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