Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48531 del 15/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 48531 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DROBONIKU ROMEO N. IL 02/07/1985
avverso la sentenza n. 1096/2012 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 15/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

eeze

We,9A/51)

tJdifusor

Data Udienza: 15/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Rossano, con sentenza dell’8/2/2012, dichiarato
Droboniku Romeo colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) del
cod. della str., per essersi posto alla guida di motociclo in stato d’ebbrezza
(1,33/1,24 g/l), condannò il medesimo alla pena stimata di giustizia.

2.

La Corte d’appellò di Catanzaro, investita dell’appello

grado.

3. Avverso quest’ultima sentenza l’imputata ricorre per cassazione.

3.1. Con il primo motivo posto a corredo del ricorso il ricorrente
denunzia violazione di legge.
Assume l’impugnante che l’accertamento della concentrazione alcolica nel
sangue effettuato con apposito alcoltest, analizzante l’aria espirata, non era
attendibile per le seguenti ragioni: a) gli scontrini emessi dal macchinario non
risultavano essere stati sottoscritti dal personale operante; b) il verbale
d’accertamento riportava, con ripetute correzioni, un numero di matricola non
corrispondente a quello stampigliato sugli scontrini; c) non era rimasto
dimostrato (anzi sconfessato dalla deposizione dell’agente escusso) che
l’apparecchiatura utilizzata fosse stata regolarmente, siccome prevede la
normativa, sottoposta alla visita semestrale di revisione, non essendo, per
contro, consentita taratura diversamente effettuata e, proprio per queste
ragioni, ogni etilometro deve essere accompagnato da apposito libretto,
attestante le verifiche effettuate; inoltre gli agenti operatori hanno l’obbligo di
esibire, a richiesta, al momento del controllo, il detto libretto; d) le due prove
devono essere effettuate a distanza di cinque minuti l’una dall’altra, mentre
nel caso di specie trascorsero quasi trenta minuti.
Sui detti punti la Corte territoriale aveva fornito risposte incongruenti,
limitandosi a richiamare la conferma testimoniale di uno degli operatori, il
quale, peraltro, aveva affermato che gli etilometri vengono tarati prima
d’uscire, il che è in contrasto con la normativa di settore richiamata, la quale
impone che l’unico intervento praticabile sia quello in sede di verifica.
Infine, stante la contumacia dell’imputato, che non aveva avuto
conoscenza del decreto di citazione, era stato richiesta la rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale, ex art. 603, n. 4, cod. proc. pen. La Corte di
Catanzaro non aveva reso motivazione sul punto, pur essendo priva di ogni
potere discrezionale, stante lo stato involontario di contumacia.
1

dell’imputato, con sentenza del 15/1/2013, confermò la statuizione di primo

3.2. Con il secondo motivo vengono dedotti i medesimi vizi di
legittimità in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche,
che il Giudice dell’appello aveva negato con motivazione di stile ed illogica e
alla quantificazione della pena, eccessivamente quantificata senza
motivazione.

4. Il primo motivo è infondato avuto riguardo a tutti i profili di censura
denunziati.

4.1. Quanto alla pretesa inattendibilità dell’alcoltest questa Corte ha
già più volte avuto modo di condivisamente affermare che costituisce onere
della difesa dell’imputato fornire una prova contraria all’accertamento (difetti
dello strumento, errore di metodologia nell’esecuzione), non essendo affatto
sufficiente congetturare la mancanza di omologazione del macchinario (Cass.,
Sez. IV, n. 17463 del 24/3/2011) o il mancato deposito della documentazione
attestante la regolarità dell’etilometro (Cass., Sez. IV, n. 42084 del
4/10/2011).
Peraltro, nel caso di specie, per un verso, al contrario dell’asserto
impugnatorio, dalla deposizione dell’agente Blefari, della quale uno stralcio è
riportato nello stesso ricorso, si trae che lo strumento era stato regolarmente
sottoposto a revisione e l’aggiunta del teste «lo so perché sono sicuro
perché prima di uscire gli apparecchi periodicamente vengono mandati alla …
e vengono tarati»

non significa affatto che il macchinario era stato

irregolarmente messo a punto da personale non autorizzato; per altro verso,
non consta che sia mai stato chiesto nel corso dell’accertamento di porre in
visione il libretto di bordo e tale richiesta sia stata disattesa ingiustamente.

4.2. La pretesa secondo la quale l’intervallo fra le due prove deve
essere effettuato alla esatta ed indefettibile distanza temporale di cinque
minuti, oltre che nuova, in quanto non prospettata in appello, è, in ogni caso,
palesemente infondata. La norma prescrive che le due prove siano distanziate
di almeno cinque minuti e non già che il lasso non possa superare la predetta
durata (in senso conforme, Cass., Sez. IV n. 11461/013 del 20/12/2012,
Gentilini); peraltro, dalla seconda evenienza l’imputato potrebbe anche trarre
il vantaggio di poter usufruire di un minor valore, a causa della caduta della
parabola del tasso alcolemico.

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

4.3. Non coglie nel segno la deduzione con la quale si contestano la
mancanza di firma sugli scontrini, le correzioni apposte al verbale e le asserite
mancate coincidenze col numero di matricola del macchinario.
Non è dubbio che nel contesto dato proprio quegli agenti operanti sottoposero
l’imputato alla prova dell’etilometro, che ebbe a dare i risultati stampigliati
sugli scontrini. Tali circostanze sono state confermate sotto il vincolo del
giuramento dai predetti agenti e la relativa deposizione, peraltro, non ha

4.4. Infine, il rinnovo dell’istruttoria dibattimentale in appello non
discende automaticamente dal fatto che l’imputato sia rimasto contumace in
primo grado, ma deriva, quale conseguenza logica eventuale, dalla previa
istanza di remissione in termini accolta dal giudice, ricorrendo i presupposti di
cui al comma 4 dell’art. 603, cod. proc. pen.

5. Il secondo motivo è fondato.
Con l’atto d’appello il Droboniku, seppure in via subordinata, aveva invocato il
riconoscimento delle attenuanti generiche, non mancando d’individuare i
profili di meritevolezza da valorizzarsi (giovane età, condizioni familiari e
sociali), nonché la riduzione della pena, denunziata come eccessiva e priva di
motivazione effettiva.
La Corte territoriale, a fronte della riferita censura, certamente sintetica, ma
non vacua od evanescente, si è limitata a rendere la risposta motivazionale
indiretta, criptica e, comunque, illogicamente dissonante rispetto al contenuto
effettivo della doglianza, di cui appresso: <>.

Avendo mancato, pertanto, di rendere effettiva motivazione sul punto non
resta che annullare la sentenza gravata limitatamente al trattamento
sanzionatorio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e
rinvia sul punto alla Corte d’Appello di Catanzaro per nuovo esame.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma il 15/10/2013
Il Consiglie estensore

Il Pres nte

formato oggetto di alcuna contestazione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA