Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48531 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48531 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FENGHI FABIO N. IL 18/10/1986
avverso la sentenza n. 1383/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
06/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 05/11/2015

Motivi della decisione
L’imputato Fenghi Fabio ricorre contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di Messina
che, a conferma di quella emessa dal GIP del locale Tribunale in data 05/04/2011, ne ha ribadito la condanna ivi stabilita alla pena di un anno di reclusione ed C 3.000,00 di multa per il
reato di coltivazione di dieci piantine di marijuana, già contestata l’ipotesi del fatto lieve entità
di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché intende sottoporre al giudizio di legittimità valutazioni, come quelle relative all’apprezzamento del disvalore penale della fattispecie, alla
modulazione della pena, al riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche,
spettanti funzionalmente al giudice di merito e come tali sottratte al sindacato di questa Corte
regolatrice ove, come nella specie, congruamente argomentate nel contesto di un’adeguata
disamina della fattispecie caratterizzata dalla coltivazione, seguita con cura dall’agente, di un
numero non irrisorio di piantine di marijuana.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5 novembre 2015
Il Presi ente
Giacom Paolor{i

Con il ricorso si deduce violazione di legge riguardo all’omessa valutazione dell’assenza di
offensività nella condotta in addebito nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

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