Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48530 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48530 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALLAOUI HICHEM N. IL 26/08/1982
avverso la sentenza n. 2640/2014 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
06/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 05/11/2015

Motivi della decisione
L’imputato Allaouí Hichem ricorre contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di Venezia
che, a conferma di quella emessa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Padova in
data 20/06/2014, ne ha ribadito la condanna alla pena inflittagli in primo grado in misura di
dieci mesi di reclusione ed C 1.500,00 di multa per il reato di cessione di sostanze stupefacenti del tipo eroina, ritenuta l’ipotesi del fatto lieve entità di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R.
n. 309 del 1990.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché intende sottoporre al giudizio di legittimità valutazioni, come quella relativa alla modulazione della pena, al riconoscimento o meno delle
circostanze attenuanti generiche ed all’apprezzamento della rilevanza della contestata recidiva, spettanti funzionalmente al giudice di merito e come tali sottratte al sindacato di questa
Corte regolatrice ove, come nella specie, adeguatamente argomentate nel contesto di una
puntuale disamina della fattispecie e dall’apprezzamento della personalità dell’imputato,
caratterizzata da precedenti condanne per lo stesso reato, ancorché riportate sotto diverse
generalità.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5 novembre 2015
Il consigliere ,estensore
Orlando illoni

Il Presi ente r
Giacom Paoloni

Con il ricorso si deduce violazione di legge ed illogicità della motivazione riguardo alla eccessiva onerosità della pena, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed all’omessa
disapplicazione della recidiva.

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