Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48530 del 02/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48530 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
CAPOGNA Gian luca, n. a Isola Liri il 20\6\1977
avverso la sentenza del 16\11\2010 del Tribunale di
Frosinone (nr. 1617\10);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Carlo Destro,
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udite le conclusioni dell’Avv. Fabrizio Zoli, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 02/10/2013

RITENUTO in FATTO

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato personalmente
lamentando la carenza assoluta di motivazione in ordine alla sanzione accessoria della
sospensione della patente, fissata nella misura massima di un anno, a fronte di una
pena detentiva e pecuniaria determinata vicino al minimo edittale.
CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza che, in caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti, il giudice che irroghi, con la sentenza di patteggiamento,
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ove
non ne fissi la durata nel minimo o in misura assai prossima a questo, deve
congruamente motivare l’esercizio del suo potere discrezionale (cfr. Sez. 4, Sentenza n.
8439 del 24/04/1996 Ud. (dep. 14/09/1996), Rv. 206297; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 35670
del 26/06/2007 Ud. (dep. 28/09/2007), Rv. 237470; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 21194 del
27/03/2012 Ud. (dep. 31/05/2012), Rv. 252738).

Nel caso di specie la durata della sospensione è stata fissata nel massimo edittale, in
assenza di motivazione sul punto, la quale non è neanche desumibile attraverso
impliciti richiami.
Si impone, pertanto, l’annullamento dell’impugnata sentenza limitatamente alla
omessa motivazione in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida, con rinvio sul punto al Tribunale di
Frosinone.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione
amministrativgdella sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale
di Frosinone. 4
ACceJru n; t
Così deciso in Roma il 2 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

1. Con sentenza del 16\11\2012 il Tribunale di Frosinone, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
applicava a CAPOGNA Gianluca la pena di giorni 20 di arresto ed € 400= di ammenda
per la contravvenzione di cui all’art. 186 lett. b) C.d.S. per guida in stato di ebbrezza
di un’auto Fiat Punto, con tasso alcolemico rilevato di g\I 0,96 (acc. in Frosinone il
25\4\2009). Con la sentenza veniva applicata la sanzione accessoria della sospensione
della patente di guida per anni uno.

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