Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48529 del 02/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48529 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GALIETTA TIZIANO N. IL 09/09/1986
avverso la sentenza n. 1620/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
16/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Geijrale in persona del Dott. ‘42,,..0 0-4-7 frZ•
che ha concluso per
ivp,tx. ,4)
i

Udito, per la
Udit i

civile, l’Avv

sor Avv.

Data Udienza: 02/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza del 14/6/2006,
dichiarato Galietta Tiziano colpevole del reato di cui agli artt. 624bis e 625,
cod. pen., condannò il medesimo, con la contestata recidiva reiterata,
specifica ed infraquinquennale, alla pena stimata di giustizia

1.1. La Corte d’appello di Salerno, investita dell’appello proposto

di primo grado, nel resto confermata, riconosciute le attenuanti generiche
equivalenti all’aggravante e alla recidiva contestate, rideterminò, riducendola,
la pena.

2. Il Galietta propone ricorso per cassazione avverso quest’ultima
decisione.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge per
avere il giudice del merito tenuto conto (al fine di comprovare l’inattendibilità
dell’imputato) delle dichiarazioni dal medesimo rese al G.I.P. in sede
d’interrogatorio di garanzia, senza che fosse stata formata la registrazione
fonica integrale, siccome prescrive, a pena d’inutilizzabilità l’art. 141bis, cod.
proc. pen.

2.2. Con il secondo motivo il Galietta deduce vizio motivazionale in
questa sede rilevabile, nonché violazione di legge perché la Corte territoriale
aveva fatto discendere il convincimento di colpevolezza dall’acritica ricezione
delle risultanze del confronto di un’impronta palmare, nonostante l’evidenti
discrasie ed incertezze sul punto. Invero, dall’istruttoria dibattimentale era
emerso che l’imputato, qualche tempo prima si era recato presso l’abitazione
delle persone offese al fine di raccogliere rottami metallici e, pertanto, non
potevasi escludere che l’impronta sulla parte esterna della porta blindata
d’ingresso fosse stata rilasciata dal medesimo in quella occasione. La
circostanza in parola era stata evidenziata, ma vanamente, in sede d’appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo non supera il vaglio d’ammissibilità a cagione
della sua manifesta infondatezza. Condivisamente, infatti, questa Corte
suprema (Sez. I, n. 17422 dell’8/3/2011, Rv. 250322) ha già avuto modo di

1

dall’imputato, con sentenza del 16/11/2012, in parziale riforma della sentenza

chiarire che la regola dell’inutilizzabilità per l’omessa riproduzione fonografica
o audiovisiva dell’interrogatorio, svolto fuori udienza, di persona detenuta è
circoscritta al solo ambito cautelare, ma non ha alcuna rilevanza in quello
dell’accertamento giudiziale della responsabilità penale.
La ratio di una tale conclusione si mostra, peraltro, evidente. A presidio
della piena autodeterminazione di persona in vinculis, nella fase in cui il
protrarsi della privazione della libertà dipende da un materiale probatorio
ancora incompleto e, comunque, non filtrato, dal contraddittorio, il legislatore

modalità riproduttiva la sanzione dell’inutilizzabilità. Nel contesto
dell’accertamento pieno della penale responsabilità, che, come nel caso di
specie, si fonda su una pluralità di elementi probatori convergenti, la
prospettata esigenza non conserva significato di sorta, ove, come qui, non si
assuma infedeltà o incongruenza della verbalizzazione, limitandosi la
contestazione a denunziare solo la mancanza formale dell’adempimento di cui
detto.

4. Il secondo motivo, che, nella sostanza, pur evocando anche la
violazione di legge, prospetta vizio motivazionale in questa sede rilevabile, è
infondato.
Ovviamente, in questa sede non sarebbe consentito sostituire la
motivazione del giudice di merito, pur anche ove il proposto ragionamento
alternativo apparisse di una qualche plausibilità.
Sull’argomento può richiamarsi, fra le tante, la seguente massima, tratta
dalla sentenza n.15556 del 12/2/2008 di questa Sezione, particolarmente
chiara nel delineare i confini del giudizio di legittimità sulla motivazione: Il
nuovo testo dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., come modificato dalla I.
20 febbraio 2006 n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di
apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli “atti del processo”,
non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di
legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In
questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione di
procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del
contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via
esclusiva al giudice del merito. Il “novum” normativo, invece, rappresenta il
riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il
cosiddetto travisamento della prova, finora ammesso in via di interpretazione
giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal
procedere a un’inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle
prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde

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ha sentito la necessità di porre a garanzia del rispetto della prescritta

verificare se il relativo contenuto sia stato o no “veicolato”, senza
travisamenti, all’interno della decisione.
Poiché nel costrutto motivazionale della sentenza gravata non si
rinvengono illogicità manifesta o contraddizione, ma, al contrario esaustiva
coerenza e plausibilità, la riportata censura, che si riduce ad una mera
congettura, non può che essere disattesa.
Basti ricordare, riprendendo il ragionamento della Corte territoriale, che
la precedente visita dell’imputato all’immobile delle persone offese avvenne

derubati) e, di conseguenza, appare veramente trascurabile la possibilità che
l’impronta palmare, che il ricorrente congettura di aver rilasciato in
quell’occasione, possa essere rimasta indelebilmente avvinta alla superficie
della porta così tanto tempo, insensibile ai frequenti ed intensi contatti che un
simile manufatto registra con persone e cose (a tacer delle usuali attività di
pulizia).
Inoltre, e decisivamente, la Corte d’appello ha evidenziato due ulteriori
circostanze, che non trovano specifica contestazione nell’atto impugnatorio:
a) sulla base degli accertamenti tecnici irripetibili acquisiti, che avevano
consentito di riprodurre i luoghi, la porta sulla quale era stata rilevata
l’impronta palmare dell’imputato non era quella che consente l’accesso dalla
via pubblica, ma altra alla quale può giungersi solo dopo aver varcato altra
porta e salita rampa di scale; b) il Galietta, che all’interrogatorio di garanzia
aveva espressamente escluso la precedente visita, in sede di spontanee
dichiarazioni dibattimentali, dopo che era stato identificato da una delle
vittime come il soggetto che parecchio tempo prima aveva chiesto di
raccogliere ferro vecchio, mutando radicalmente versione, ha affermato di
aver effettuato la predetta visita, restando, tuttavia, del tutto reticente in
ordine alla questione nevralgica addotta a discolpa (<

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