Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48528 del 02/10/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48528 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IZZO FAUSTO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
OUZZAOUIT Lahoussine,
3\1\1966
n. ad Ait Mhand (Marocco) il
avverso la sentenza del 11\1\2012 della Corte di Appello di
Brescia (nr. 3030\11);
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto /zzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Carlo Destro,
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Data Udienza: 02/10/2013
RITENUTO in FATTO
1. Con sentenza del 11\1\2012 la Corte di Appello di Brescia confermava la condanna
di Ouzzaouit Lahoussine per i delitti di cui all’art. 73 T.U. 309 del 1990 ed art. 648 c.p.
(acc. in Osio Sotto il 28\6\2010). Con la sentenza veniva ridotta la pena ad anni 4, mesi
2 e giorni 10 di reclusione ed C 18.000= di multa.
CONSIDERATO in DIRITTO
tove‘lA,CR,
3. Il ricorso è inammissibile perché 21;5251.
–
r-95
Invero, la sentenza è stata emessa in data 11\1\2012 alla presenza dell’imputato;
essendo stata depositata nei termini (il 17\1\2012), i trenta giorni per proporre
l’impugnazione decorrevano dal 26\1\2012; pertanto il termine scadeva il 25\2\2012
e l’impugnazione depositata il 7\3\2012 è tardiva.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000= (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 2 ottobre 2013
Il Consigliere estensore
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato personalmente
lamentando la mancanza o illogicità della motivazione in ordine alla condanna, non
essendovi prove della sua responsabilità.