Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48527 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48527 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROMAGNA JOHN N. IL 15/07/1986
avverso la sentenza n. 19/2014 CORTE APPELLO di TRENTO, del
16/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 05/11/2015

Motivi della decisione
L’imputato John Romagna ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Trento che,
a conferma di quella emessa in esito a giudizio abbreviato dal locale Tribunale in data 09/10/
2013, ne ha ribadito la condanna alla pena di due mesi di reclusione per il reato di oltraggio a
pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.).

Il ricorso è inammissibile perché a dispetto della formale qualificazione datane, i motivi d’impugnazione attengono palesemente al merito del giudizio, postulando una rivalutazione in concreto della fattispecie che esula dalle attribuzioni del giudice di legittimità.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5 novembre 2015
Il consigl
Orla

Il Pres . dente
Giaco o Paoloni

Il ricorrente deduce come primo motivo l’insussistenza del reato e carenza e/o contraddittorietà della motivazione e come secondo motivo, violazione di legge penale in ordine all’omesso
riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 4 d. lgt. n. 288 del 1944 o 393-bis cod. pen.

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