Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48526 del 02/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 48526 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCARLATA GIOVANNI N. IL 18/01/1972
avverso la sentenza n. 736/2005 CORTE APPELLO di CATANIA, del
24/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 444 ifki
che ha concluso per U’ nitioz, Lit9
140-2-0 I

Udito, per la p
Uditi dif

civile, l’Avv

r Avv.

Data Udienza: 02/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il GUP del Tribunale di Catania, con sentenza dell’1/12/2004,
giudicato Scarlata Giovanni colpevole del reato di cui all’art. 73, d.P.R. n.
309/1990 al medesimo contestato, per avere illecitamente detenuto sostanza
stupefacente del tipo marijuana, effettuata la riduzione del rito, condannò il
medesimo alla pena stimata di giustizia

rivolto, con sentenza del 24/10/2012, confermò la decisione di primo grado.

2. Avverso quest’ultima determinazione lo Scarlata propone ricorso
per cassazione.
Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio
motivazionale in questa sede rilevabile per avere la Corte territoriale
affermato dimostrata colpevolezza dell’imputato al di là di ogni ragionevole
dubbio.
Assume il ricorso che dall’impronta rilevata sull’involucro di carta stagnola che
proteggeva la sostanza stupefacente rinvenuta all’interno d’un immobile
diruto ed abbandonato, costituente mero isolato indizio, non si sarebbe potuto
risalire alla penale responsabilità dello Scarlata, il quale, a conoscenza dei
soggetti che gestivano lo spaccio all’interno del locale di cui detto,
approcciatosi per l’acquisto di una dose da destinare ad uso personale aveva
lasciato le proprie impronte papillari sull’incarto.
La diversa ricostruzione inferenziale operata dalla Corte di merito, oltre a
violare l’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, si poneva in contrasto con la logica.

2.1. Con il secondo motivo, sempre denunziante violazione di legge
e vizio motivazionale, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento
dell’attenuante di cui al comma 5 del cit. art. 73.
Secondo la prospettazione difensiva andava riconosciuta la fattispecie in
parola, tutte le volte che per i mezzi, le modalità, le circostanze dell’azione
ovvero per la qualità e quantità delle sostanze il fatto appaia di lieve entità,
eccettuati i casi nei quali uno degli indicati indici denoti estrema gravità e
pericolosità.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo è infondato.
1

1.1. La Corte d’appello di Catania, alla quale l’imputato si era

La prospettata violazione dei principi regolanti il vaglio probatorio è
destituita di giuridico fondamento. Senza necessità di spendere più che un
cenno sulla natura pienamente probatoria delle impronte digitali riscontrate
corrispondenti in ben 28 punti (Cass., Sez. I, n. 18682 del 17/4/2008, Rv.
240192), è appena il caso di osservare che le medesime, lasciate
dall’imputato su due rotoli di carta stagnola, della quale era costituito l’incarto
che custodiva 384,4 gr. di marijuana, celata all’interno di un fatiscente
tugurio, integrano piena prova del contatto qualificato con la sostanza e

Ovviamente, in questa sede non sarebbe consentito sostituire la
motivazione del giudice di merito, pur anche ove il proposto ragionamento
alternativo apparisse di una qualche plausibilità.
Sull’argomento può richiamarsi, fra le tante, la seguente massima, tratta
dalla sentenza n.15556 del 12/2/2008 di questa Sezione, particolarmente
chiara nel delineare i confini del giudizio di legittimità sulla motivazione: Il
nuovo testo dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., come modificato dalla I.
20 febbraio 2006 n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di
apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli “atti del processo”,
non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di
legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In
questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione di
procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del
contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via
esclusiva al giudice del merito. Il “novum” normativo, invece, rappresenta il
riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il
cosiddetto travisamento della prova, finora ammesso in via di interpretazione
giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal
procedere a un’inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle
prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde
verificare se il relativo contenuto sia stato o no “veicolato”, senza
travisamenti, all’interno della decisione.
Poiché nel costrutto motivazionale della sentenza gravata non si
rinvengono illogicità manifesta o contraddizione, ma, al contrario esaustiva
coerenza e plausibilità (illogico ritenere che ad un mero acquirente fosse stato
consentito dagli spacciatori prendere contatto diretto con la sostanza e i
materiali utilizzati per confezionarla in dosi e, del pari, che quel luogo,
angusto e senza vie di fuga, fosse utilizzato per lo spaccio, implicante via vai
di acquirenti, invece che per la custodia e il confezionamento dello
stupefacente), la riportata censura, che si riduce ad una mera congettura, non
può che essere disattesa.
2

l’ambiente destinato al confezionamento delle dosi.

4. Il secondo motivo non supera la soglia dell’ammissibilità a
cagione della sua manifesta infondatezza, avendo la Corte catanese escluso la
ricorrenza dell’invocata attenuante in ragione del quantitativo di sostanza
stupefacente rinvenuto, niente affatto modesto, essendo erronea la tesi
difensiva esposta in ricorso, secondo la quale, invertendosi radicalmente ed
illogicamente il senso della disposizione invocata, si sostiene la ricorrenza
dell’attenuante tutte le volte che gli indici da prendere in considerazione (fra i

5.

L’epilogo di rigetto impone condannarsi il ricorrente al

pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma il 2/10/2013.

quali quello ponderale) non denotino estrema gravità o pericolosità.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA