Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48525 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48525 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEGA FATION N. IL 29/05/1984
BALAITA VASILE OVIDIU N. IL 23/11/1987
avverso la sentenza n. 9504/2014 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
17/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 05/11/2015

Motivi della decisione

Contro la sentenza hanno proposto distinto ricorso per cassazione gli imputati, che entrambi
deducono inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto.
Tanto premesso, si osserva che le impugnazioni si rivelano inammissibili atteso che, concordando con il PM la pena da applicare, gli imputati hanno rinunziato a ogni deduzione concernente sia il merito dell’imputazione che la sua qualificazione giuridica, ritenuta corretta dal
giudice e tale da non costituire un accordo sull’imputazione.
Alla dichiarazione d’inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in
favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.500,00 (millecinquecento).

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.500,00 (millecinquecento) ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Roma, 5 novembre 2[015

Con la sentenza indicata in epigrafe il GIP dei Tribunale di Verona, su richiesta degli imputati
concordata con il PM, ha applicato a Bega Fation e Balaita Vasile Ovidiu ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen. le pene rispettive di cinque anni di reclusione ed C 20.000,00 di multa (Bega)
e quattro anni di reclusione ed C 15.000,00 di multa (Balaita) a titolo di concorso nell’introduzione nel territorio dello Stato di kg. 1,263 di cocaina (entrambi) e per l’importazione di
ulteriori kg. 3,6 di cocaina (il solo Bega) (artt. 110 cod. pen., 73 comma 1 e 80 comma 2
d.P.R. n. 309 del 1990), riconosciuta l’attenuante speciale di cui al comma 7 st. d.P.R.

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