Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48523 del 02/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48523 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COVELLA MAURO N. IL 27/09/1975
avverso la sentenza n. 347/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 05/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
441

kidp

Udito, per la p
Udit i difens

civile, l’Avv

Data Udienza: 02/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il GUP del Tribunale di Taranto, con sentenza del 12/7/2007,
giudicato Covella Mauro colpevole dei reati di cui all’art. 73, d.P.R. n.
309/1990 e 81, cod. pen., al medesimo contestati, per avere illecitamente
detenuto sostanza stupefacente del tipo eroina, riconosciuta l’attenuante di
cui all’art. 62bis, cod. pen., equivalente alla recidiva, ed effettuata, infine, la

1.1. La Corte d’appello di Lecce Sezione Distaccata di Taranto, alla
quale l’imputato si era rivolto, con sentenza del 5/3/2012, confermò la
decisione di primo grado.

2. Avverso quest’ultima determinazione il Covella propone ricorso
per cassazione corredato da unitaria, articolata censura.
Assume il ricorrente che la Corte territoriale era incorsa in vizio
motivazionale in questa sede rilevabile nell’aver escluso che lo stupefacente
fosse destinato ad esclusivo uso personale, oltre ogni ragionevole dubbio.
Il fulcro centrale del ragionamento avversato si fondava, illogicamente,
sulla circostanza che gli agenti operanti, prima di procedere al controllo,
avevano visto l’imputato gironzolare, a bordo di motociclo, in una zona
utilizzata per lo spaccio. Da una tale soggettiva impressione nulla di
significativo poteva trarsi a carico del Covella, il quale, appunto, s’aggirava nel
predetto quartiere al fine di acquistare lo stupefacente da destinare ad
esclusivo uso personale, del quale venne, poi, trovato in possesso.
Di poi, invertendo inammissibilmente l’onere probatorio, la Corte
tarantina, aveva affermato che la certificazione depositata dalla Difesa non
provava l’attualità dello stato di tossicodipendenza.
Infine, la somma di denaro trovata addosso all’imputato era ampiamente
compatibile con le sue possibilità economiche e la quantità dello stupefacente
sequestrato con la destinazione ad esclusivo uso personale.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
La censura propone una diversa valutazione dei fatti rispetto a quella
della Corte territoriale.

1

riduzione del rito, condannò il medesimo alla pena stimata di giustizia

Ovviamente, in questa sede non sarebbe consentito sostituire la
motivazione del giudice di merito, pur anche ove il proposto ragionamento
alternativo apparisse di una qualche plausibilità.
Sull’argomento può richiamarsi, fra le tante, la seguente massima, tratta
dalla sentenza n.15556 del 12/2/2008 di questa Sezione, particolarmente
chiara nel delineare i confini del giudizio di legittimità sulla motivazione: Il
nuovo testo dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., come modificato dalla I.
20 febbraio 2006 n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di

non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di
legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In
questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione di
procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del
contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via
esclusiva al giudice del merito. Il “novum” normativo, invece, rappresenta il
riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il
cosiddetto travisamento della prova, finora ammesso in via di interpretazione
giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal
procedere a un’inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle
prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde
verificare se il relativo contenuto sia stato o no “veicolato”, senza
travisamenti, all’interno della decisione.
Poiché nel costrutto motivazionale della sentenza gravata non si
rinvengono illogicità manifesta o contraddizione, ma, al contrario esaustiva
coerenza e plausibilità (irrilevanza della pretesa agiatezza familiare
dell’imputato, già segnato da specifico precedente, entità ponderale della
sostanza, esclusione, per constatazione diretta della P.G. operante, che
l’imputato avesse acquistato proprio in quel frangente lo stupefacente, che,
invece, teneva con sé in misura idonea a ricavarne centosessanta dosi) la
riportata censura non può che essere disattesa.

7. L’epilogo di rigetto impone condannarsi il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Ro

il 2/10/2013.

apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli “atti del processo”,

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