Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48522 del 05/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48522 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SAMBATARO ALESSANDRO N. IL 05/07/1984
avverso la sentenza n. 2405/2014 GIP TRIBUNALE di POTENZA, del
10/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 05/11/2015
e
Motivi della decisione
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, che, con argomentazioni invero poco comprensibili sul piano giuridico, auspica comunque l’applicazione di una pena inferiore a quella concordata e calibrata sull’ipotesi di reato di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n.
309 del 1990
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile, atteso che, concordando con il PM la pena da applicare, l’imputato ha rinunziato a ogni deduzione concernente sia il
merito dell’imputazione sia la misura della pena.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5 novembr 2015
Con la sentenza indicata in epigrafe il GIP del Tribunale di Potenza, su richiesta dell’imputato
concordata con il PM, ha applicato a Sambataro Alessandro ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen. la pena di due anni di reclusione ed C 5.444,00 di multa per due episodi di trasporto e
detenzione di hashish (art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990) e di cocaina (art. 73, comma
1, diversamente qualificata l’ultima condotta ai sensi dell’art. 73 comma 5 st. d.P.R. e ritenuta
la continuazione tra i distinti reati contestati.