Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48520 del 20/09/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48520 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MOSCHELLA NADIA N. IL 19/07/1967
avverso la sentenza n. 13781/2008 CORTE APPELLO di GENOVA,
del 08/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. -r-1.0_4‘,,,_„,
che ha concluso per
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Data Udienza: 20/09/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il G.I.P. del Tribunale di Genova, con sentenza del 20/9/2007,
dichiarata Moschella Nadia colpevole dei reati di cui agli artt. 624 e 625 n. 2,
cod. pen., 81 cpv, cod. pen. e 12 del D.L. n. 143/1991, con la recidiva
specifica, reiterata e infraquinquennale, condannò la medesima, unificati i
reati sotto il vincolo della continuazione ed effettuata la riduzione del rito, alla

1.1. La Corte d’appello di Genova, investita dell’appello proposto
dall’imputata, con sentenza dell’8/5/2013, confermò la statuizione di primo
grado.

2. La Moschella propone ricorso per cassazione avverso quest’ultima
decisione, prospettando unitaria censura denunziante vizio motivazionale in
questa sede rilevabile, in quanto la Corte territoriale non aveva preso in
adeguata considerazione le «lagnanze difensive avanzate nei motivi di
appello sulla base delle risultanze processuali», stante che «il Giudice di
seconde cure, infatti, nel motivare la decisione di conferma della sentenza di
primo grado, si è limitato semplicemente a ripercorrere le argomentazioni del
Giudice di primo grado, ma senza alcuno specifico riferimento alle motivazioni
poste a sostegno del gravame difensionale, in tal modo, la difesa non ha
trovato in sentenza alcun riscontro, né positivo né negativo, su quanto
dedotto in sede di appello.»

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

Il ricorso non supera il vaglio d’ammissibilità in quanto

manifestamente generico.
La Corte territoriale ha spiegato le ragioni che la inducevano a
disattendere le critiche concernenti il trattamento penale (esclusione delle
attenuanti generiche, aumento per la continuazione, recidiva e
determinazione della pena).
La ricorrente, pur mostrandosi insoddisfatta dell’epilogo dell’appello, non
individua gli specifici snodi motivazionali da porre in contestazione e ancor
meno si cura offrire una lettura alternativa delle risultanze da porre a
puntuale contrasto delle opzioni decisionali, con la conseguenza che non è
possibile condurre vaglio di legittimità.

1

pena stimata di giustizia.

4. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna della
ricorrente, oltre che al pagamento delle spese processuali, della sanzione
pecuniaria, giudicata congrua, di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C. 1.000,00 in favore della cassa delle

Così deciso in Roma il 20/9/2013.

ammende.

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