Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48519 del 20/09/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48519 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STANCHINA DOMENICO N. IL 29/11/1946
avverso la sentenza n. 190/2010 CORTE APPELLO di TRENTO, del
15/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
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Udito il Procuratore Ge rale in persona del Dott.
che ha concluso per

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Data Udienza: 20/09/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il G.I.P. del Tribunale di Rovereto, con sentenza del 15/12/2009,
condannò alla pena stimata di giustizia Stanchina Domenico, avente la
qualifica di direttore tecnico e socio accomandatario della s.a.s. Sabbia Ghiaia
Calcestruzzi, per il reato di omicidio colposo ai danni di Hysen Zdralla, operaio

a causa della frana staccatasi dal fronte di scavo preparatorio di una “pista”
per il collocamento di una condotta d’acqua, addebitandosi all’imputato di
avere omesso di predisporre le necessarie opere di sostegno e
consolidamento, nonostante le stesse fossero state previste nel piano
operativo per la sicurezza dal medesimo imputato redatto.

1.1. La Corte d’appello di Trento, con sentenza del 15/6/2012,
giudicando a seguito dell’impugnazione dell’imputato, confermò la statuizione
di primo grado.

2. Quest’ultimo proponeva ricorso per cassazione corredato da
unitaria censura, con la quale denunzia vizio motivazionale, in questa sede
rilevabile, assumendo che dalle sommarie informazioni testimoniali della
guardia forestale Calliari Giuliano non avrebbe potuto trarsi il convincimento
che il sinistro fosse prevedibile e prevenibile, trattandosi d’informazioni
generiche e di «seconda mano>>. Per altro verso, ove fossero sorti dubbi,
nonostante la predisposta consulenza geologica, curata dal geologo
Bernardinelli, che affermava la buona consistenza geomeccanica del terreno,
eventuali verifiche integrative avrebbero dovuto essere disposte dal
progettista e direttore dei lavori, coimputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto

manifestamente infondato.
Esattamente al contrario dell’assunto, il Calliari (le cui dichiarazioni, qui
esaminabili in quanto allegate al ricorso, pienamente attendibili tenuto conto
della precipua competenza del dichiarante, e pienamente utilizzabili stante il
rito prescelto) aveva puntualmente messo in allarme gli addetti al cantiere sul
concreto pericolo di smottamenti, avendo la pioggia reso cedevole il terreno,
1

dipendente della predetta società, deceduto a seguito del grave trauma subìto

proprio lo stesso giorno del tragico infortunio, constandogli, inoltre, che
proprio nella medesima zona in epoca precedente si era verificato un altro
crollo.
Gravemente colposa deve giudicarsi la scelta di non avere predisposto le pur
previste e necessarie opere di sostegno, contenimento e protezione, dalle
quali il datore di lavoro garante non poteva reputarsi sollevato, stante la
natura dei lavori da svolgere (sbancamento con mezzi meccanici a ridosso di
costone), quale che fosse il giudizio sulla consistenza del terreno espressa in

non equivoca lo specifico e grave pericolo di frane (precedente cedimento) in
uno a condizioni climatiche specificamente favorenti (pioggia).

4. All’epilogo consegue la condanna dello Stanchina al pagamento
delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria stimata equa, di cui in
dispositivo, in favore della cassa delle ammende, nonché al rimborso delle
spese legali in favore delle P.C., liquidate siccome in dispositivo, vista la
notula e valutate la natura della causa e il numero di esse parti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che
liquida in complessivi euro 3.884,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in • ma il 20/9/2013.

sede geologica. Ciò ancor più ove si consideri l’essersi concretizzato in forma

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