Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48519 del 05/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48519 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
WAJDI MAKREM N. IL 05/11/1986
avverso la sentenza n. 311/2015 TRIBUNALE di PADOVA, del
13/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 05/11/2015
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Padova, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato a Wajdi Makrem ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di tre
anni e tre mesi di reclusione ed C 16.000,00 di multa per due episodi di detenzione e cessione
di sostanze stupefacenti dei tipi eroina e hashish, diversamente qualificati ai sensi dell’art. 73
comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990), ritenuta la continuazione con altro reato separatamente
giudicato in forza di sentenza già irrevocabile.
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di
questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez.
U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5 novembre 2015
Il consigli4e.tnsore
lni
Orlfdd
Il Pre idente
Giaco o Pa6loni
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo mancanza
assoluta di motivazione riguardo alle ragioni che non hanno consentito l’assoluzione ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen.