Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48518 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48518 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI NANNO BARBARA N. IL 23/04/1975
avverso la sentenza n. 1084/2013 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
13/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 05/11/2015

Motivi della decisione

La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato nella fattispecie in verifica giudiziale; al denegato riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 4 d. Igt. n. 288 del 1944; all’omessa applicazione delle
attenuanti generiche ed infine alla mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi dell’art.
53 I. n. 689 del 1981; gli stessi motivi sono stati ribaditi nella memoria depositata il 16/10/
2015 in vista della celebrazione dell’odierna camera di consiglio non partecipata (art. 611 cod.
proc. pen.).
Il ricorso è inammissibile perché a dispetto della qualificazione formale datane, tutti i motivi di
ricorso attengono al merito del giudizio, come tali improponibili in sede di legittimità (art. 606,
comma 3 cod. proc. pen.), dolendosi la ricorrente della complessiva valutazione operata dalla
Corte territoriale della condotta ascrittale, pacificamente riconducibile al paradigma di cui
all’art. 337 cod. pen. in assenza di cause di giustificazione, nonché del trattamento sanzionatorio prescelto (già mite in rapporto alla pregressa condanna per analoga condotta da lei
riportata) in ordine al quale si rinviene più che congrua motivazione in sentenza (pag. 8).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5 novembre/ 2015

L’imputata Di Nanno Barbara ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Perugia
che, a seguito di declaratoria di nullità della sentenza di primo grado pronunziata da questa
Corte di Cassazione in data 17/10/2013, in sede di rinvio ha parzialmente riformato quella
emessa dal Tribunale di Pescara il 13/11/2008, dichiarando non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione in ordine alla contravvenzione di cui all’art. 116 C.d.S. (capo b dell’imputazione), ma confermando la responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art.
337 cod. pen., capo a), con rideterminazione della pena nella misura finale di due mesi e venti
giorni di reclusione.

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