Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48517 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48517 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ABOUSSAD MOHAMMED N. IL 01/01/1977
avverso la sentenza n. 5492/2014 GIP TRIBUNALE di MONZA, del
17/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 05/11/2015

t
19858/15 RG
Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Monza ha applicato a ABOUSSAD
Mohammed ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all’art.
73 d.P.R. n. 309/90.

Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile perché manifestamente
infondata, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle
indicazioni di questa Corte regolatrice e, adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le
parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera
adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento
in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di
Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina), essendo stata
valutata la mancanza delle condizioni di cui all’art. 129 c.p.p., essendo del tutto generica la
deduzione ex art. 93 c.p. ed esulando dalla fattispecie processuale la rivalutazione del fatto.

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5.11.2015

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, deducendo
omessa declaratoria della esclusione o riduzione della capacità di intendere e di volere
dell’imputato ai sensi dell’art. 93 c.p. ed omesso riconoscimento della ipotesi di cui all’art. 73
comma 5 d.P.R. n. 309/90 trattandosi di mero trasportatore dello stupefacente.

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