Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48516 del 17/09/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48516 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COMITALE ANTONIO N. IL 22/10/1987
avverso la sentenza n. 9597/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
12/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
b A
Udito il Procuratore Ge rale in persona del Dott.
che ha concluso per V
/

2-

Udito, per la pyr civ . , l’Avv
Uditi difeftsorXvv.

Data Udienza: 17/09/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 3/7/2008, dichiarato
Comitale Antonio colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2), cod.
pen., condannò il medesimo, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena
sospesa stimata di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore della
parte civile.

dall’imputato, con sentenza del 12/10/2012, esclusa la parte civile e revocata
la pertinente statuizione, confermò nel resto la sentenza gravata.

2. Il Comitale propone ricorso per cassazione avverso quest’ultima
decisione.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia l’omessa assunzione
di una prova decisiva (art. 606, lett. d, cod. proc. pen.), avendo i giudici del
merito ricusato di acquisire i brogliacci d’intercettazioni telefoniche effettuate
il giorno del furto, concernenti altro procedimento, dai quali, tuttavia,
<>

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente assume essere stata violata
la legge (art. 606,Iett. c, cod. proc. pen.) in quanto, dopo aver richiesto alla
p.o. di procedere ad individuazione fotografica, a distanza di qualche giorno,
la si era sottoposta ad individuazione di persona, senza avvisare, in violazione
dell’art. 369bis, cod. proc. pen, il Comitale, già gravato da indizi di reato, del
diritto ad essere assistito da un difensore.
La Corte territoriale aveva travisato la prova affermando che la p.o. aveva
riconosciuto l’imputato quale autore del reato nel corso del dibattimento,
essendosi, invece, costei limitata ad affermare che nel corso delle indagini
preliminari aveva effettuato individuazione fotografica e personale, non
avendo affatto affermato che proprio il Comitale, presente in aula, fosse
l’autore del furto. Il collegamento era stato reso possibile solo attraverso la
deposizione del personale di p.g., il quale aveva, così, fornito l’essenziale
informazione mancante. In definitiva, quindi, secondo la tesi difensiva,
trattavasi di dichiarazioni coperte dal divieto di cui al comma 4 dell’art. 195,
cod. proc. pen., poiché i verbali d’individuazione, sia fotografica che
personale, possono essere utilizzati al solo fine proporre le contestazioni di
all’art. 500, cod. proc. pen.

1

1.1. La Corte d’appello di Napoli, investita dell’appello proposto

Del resto, prosegue il ricorrente, anche le dichiarazioni della p.o. rese in sede
d’individuazione di persona debbono assimilarsi alle formali informazioni
testimoniali, in ordine alle quali vige il divieto di deposizione da parte della
p.g. di cui all’art. 195, comma 4, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

Il primo motivo non supera la soglia dell’ammissibilità

l’impugnante afferma che verificando l’esistenza di presunte telefonate
dell’imputato (delle quali tutto s’ignora), intercorse nella stessa giornata di
commissione del furto, si sarebbe potuto ricavare la prova dell’innocenza del
medesimo imputato. La ben giustificata perplessità dello stesso ricorrente non
trova, invero, alcun principio di smentita all’interno della generica critica
impugnatoria, che, pertanto, non può essere esaminata nel merito.

4. Il secondo motivo, avuto riguardo a tutti i profili evidenziati,
risulta infondato.
L’assunta violazione dell’art. 369bis, cod. proc. pen., a parte ogni altra
possibile considerazione, non è oggi più deducibile, trattandosi di nullità a
regime intermedio, sanata dalla mancato tempestiva eccezione (Cass., Sez.
III, n. 41092 del 29/9/2011, Rv. 251382). Or poiché non consta esser stata
dedotta tempestiva questione sul punto la censura risulta tardiva.
Quanto al resto devesi rilevare che la p.o., sentita in veste di teste, ha
dichiarato di avere riconosciuto senza ombra di dubbio la persona che aveva
perpetrato il furto ai di lei danni nella foto e poi nel soggetto (a sèguito
d’individuazione di persona) postigli in visione in fase d’indagini preliminari.
Di ciò solo la Corte partenopea dà atto, dovendosi, di conseguenza,
escludere che la stessa sia incorsa nel denunziato travisamento.
Consegue all’esposto che ha assunto forza probatoria, non già il
riconoscimento effettuato in corso d’indagini, a fronte di una contraria
dichiarazione testimoniale resa nel contraddittorio, bensì quest’ultima, la
quale, saldandosi con il conforme atto ricognitivo effettuato in fase d’indagini
preliminari, ha legittimamente formato piena prova dibattimentale.
Infine, occorre soggiungere che l’escussione del personale di P.G. che
svolse le indagini non è stata utilizzata dalla Corte territoriale per attingere
surrettiziamente con valenza probatoria ad informazioni acquisite nel corso
delle indagini, utilizzabili solo per le contestazioni, essendosi questa limitata
(3° foglio della motivazione) a valorizzare lo svolgimento delle attività
compiute; senza contare che l’esito della duplice individuazione è stato

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trattandosi di censura manifestamente aspecifica e perplessa: in sostanza

espressamente e chiaramente confermato, al dibattimento, dalla p.o.
Ovviamente, costituisce un mero escamotage assumere che il riconoscimento
in foto e nella persona dell’autore del fatto non equivale ad attribuire il fatto
all’imputato. E’, al contrario, evidente (salvo ad ipotizzare condotte
gravemente dolose e penalmente rilevanti della P.G., qui neppure ventilate)
che proprio l’imputato sia la persona riconosciuta quale autore del furto e in
quanto tale denunziata all’autorità giudiziaria.

spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma il 17/9/2013.

5. L’epilogo impone la condanna del ricorrente al pagamento delle

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