Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48516 del 05/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48516 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NUHIJA SADBI N. IL 23/12/1990
avverso la sentenza n. 1983/2014 TRIBUNALE di BOLZANO, del
22/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 05/11/2015
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19847/15 RG
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bolzano ha applicato a NUHAJASADBI ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per i reati di cui agli artt. artt. 110,81
c.p., 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90.
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile perché manifestamente
infondata, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle
indicazioni di questa Corte regolatrice e, adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le
parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera
adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento
in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di
Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina), essendo stata
valutata la mancanza delle condizioni di cui all’art. 129 c.p.p. in rapporto ad emergenze
investigative specificamente indicate ed alle stesse dichiarazioni dell’imputato valutate come
sostanzialmente confessorie.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5.11.2015
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, deducendo
vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di ipotesi di cui all’art. 129 c.p.p..