Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48514 del 05/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48514 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOIACONO FRANCESCO N. IL 06/08/1975
avverso la sentenza n. 358/2013 TRIBUNALE di PORDENONE, del
26/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 05/11/2015
19821/15 RG
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pordenone ha applicato a LOIACONO
Francesco ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per due reati di cui agli
artt. 81 c.p., 73 comma 1 d.p.R. n. 309/90.
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile perché manifestamente
infondata, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle
indicazioni di questa Corte regolatrice e, adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le
parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera
adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento
in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di
Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina), essendo stata
valutata la mancanza delle condizioni di cui all’art. 129 c.p.p. in rapporto alla istruttoria
dibattimentale specificamente indicata, non emergendo evidentemente dalla imputazione
formulata sub A) in relazione al quantitativo indicato la destinazione ad uso personale dello
stupefacente.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5.11.2015
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi
Il Presidente
Giaco
Paoldni
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, deducendo
vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di ipotesi di cui all’art. 129 c.p.p. ed errata
qualificazione del fatto in relazione alla sola detenzione di 12,94 grammi lordi di cocaina.