Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48513 del 05/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48513 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
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CANGEMI MICHELA/CATERM N. IL 03/01/1969
avverso la sentenza n. 287/2013 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 05/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 05/11/2015
19809/15
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputata CANGEMI Michela Catena ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza
della Corte d’Appello di Caltanissetta che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in
data 15.1.2013, appellata dalla stessa imputata, riconosciuta responsabile in ordine al reato di
cui all’art. 368 c.p., condannandola a pena di giustizia.
Il ricorso si rivela inammissibile in quanto generico ed in fatto rispetto alle sole doglianze
devolute in appello limitate alla parziale difformità tra numero di assegno indicato in denuncia
e quello effettivo ed alla circostanza che la imputata non era titolare del conto e, pertanto, non
era legittimata alla denuncia, deduzioni correttamente ritenute destituite di fondamento.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5.11.2015
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi
Il Presidente,
Giaco o Paoloni
A
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La ricorrente deduce vizio di motivazione per aver espresso il proprio convincimento in modo
laconico sulla base della sola dichiarazione della persona offesa, senza considerare le deduzioni
difensive sulla sua estraneità alle pattuizioni commerciali intervenute tra altri e non sapendo
che tra i titoli smarriti vi fosse anche quello consegnato al RAGUSA.