Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48511 del 30/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48511 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

Data Udienza: 30/05/2013

1-Inosservanza dell’art. 192 c.p.p. per erronea valutazione delle prove, carenza ed illogicità
motivazione con riferimento alla valutazione delle risultanze istruttorie.
Lamenta la difesa del ricorrente che il giudice di seconde cure ha posto a fondamento del suo
convincimento esclusivamente la relazione del ct dell’accusa senza considerare le risultanze di
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segno contrario delle altre relazioni tecniche, e, in base a questa, ha ritenuto di individuare la
causa del crollo nell’errato montaggio dell’impalcatura e nella collocazione della pesante macchina
tagliamattoni sulla mensola in aggetto del ponteggio mentre essa si trovava su una parte più
interna e stabile dell’impalcatura; assume in proposito l’inidoneità a dimostrare una siffatta
ricostruzione della dinamica del sinistro, della circostanza che la macchina sia caduta per terra
accanto al corpo inanime dell’operaio, circostanza che può ben spiegarsi con le oscillazioni fatte
dal macchinario mentre era appeso alla gru, tali da determinare quel punto di caduta; che non è
stata presa in nessuna considerazione l’ipotesi alternativa dell’incidente costituita da errata
ribaltare insieme alla macchina e agli operari che vi lavoravano sopra.
La Corte ha omesso quindi ogni interpretazione e valutazione dei numerosi elementi probatori
evidenziati dalla difese, e non ha considerato le pertinenti osservazioni svolte dal perito Orsingher
sullo stato della macchina, non risultata danneggiata, tale da escluderne la caduta dal ponteggio.
Ha omesso inoltre di considerare la deposizione del teste Bartoletti, secondo cui la macchina è
stata posizionata nella parte interna del ponteggio; che quindi al momento del crollo essa non si
trovava sulla mensola in aggetto.
2- Inosservanza dell’art. 533 c.p.p. in ordine all’accertamento di responsabilità di Celentano
Giuseppe oltre ogni ragionevole dubbio.
Il Collegio non ha dimostrato in cosa sia consistita la violazione delle regole di prudenza inegligenza
e perizia e neppure la violazione specifica dell’art. 136 divo 81/08 che prescrive la redazione di un
piano di montaggio solo in presenza di ponteggi di altezza superiore a mt. 20 mentre quello in
oggetto era di mt. 6. Esso fu montato da professionisti esperti e gli ancoraggi presenti erano
sufficienti a sostenere un ponteggio di così modeste dimensioni.
3- violazione dell’art 40 c.p. per mancata dimostraziont tnesso di causalità fra la condotta colposa e
l’evento.
Assume la difesa che Celentano arrivò sul cantiere la mattina dell’incidente quindo era già in atto il
ribaltamento del ponteggio, quindi non sono a lui ascrivibili omissioni di prescrizioni e di controlli
che non poteva materialmente dare essendo assente dal cantiere.
4-violazione dell’art. 41 c.p. per mancata motivazione sull’invocata attenuante di cui all’art. 114
c.p.p.richiesta in considerazione del fatto che, al di là della posizione formale di socio dell’impresa
appaltatrice, il predetto svolgesse l’attività di dipendente, quindi aveva una posizione marginale
nelle scelte da compiere..

Chiarani
1-Inosservanza dell’art. 192 c.p.p. per erronea valutazione delle prove, carenza ed illogicità
motivazione con riferimento alla valutazione di attendibilità delle deposizioni rese.
Lamenta la difesa che la Corte di Appello ha posto a fondamento della decisione una ricostruzione
della dinamica dell’incidente in termini ipotetici e di verosimiglianza mentre ha omesso di
considerare le risultanze oggettive provenienti dalla deposizione del teste Bartoletti, che ha
assistito all’incidente, e comunque ha disatteso ogni ricostruzione alternativa delle causa del
crollo effettuata dai consulenti tecnici delle altre parti. Da tali risultanze è emerso che la macchina
taglia mattoni fosse posizionata sul piano interno, e non sulla mensola posta a sbalzo del
ponteggio. Quindi non nella collocazione del macchinario deve rinvenirsi la causa del crollo bensì
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manovra del manovratore della gru che avrebbe agganciato una struttura del ponteggio facendolo

in un’errata manovra dell’operatore della gru che, in fase di sollevamento del carico,
rappresentato del macchinario anzidetto, ha agganciato il ponteggio determinandone il crollo.
2- assume la difesa del Chiarani che la regola dell’oltre ragionevole dubbio contemplata dall’art.
533 co 1 c.p.p, impone di pervenire ad una pronuncia di condanna solo in termini di assoluta
certezza, ovvero quando il dato probatorio acquisito lascia fuori eventualità remote,
astrattamente prospettabili, ma la cui concreta realizzazione nella fattispecie concreta non trova
riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e
dell’umana razionalità. Nel caso in esame le prove acquisite non consentivano di pervenire ad una

processuale in esame, alla luce dei principi di colpevolezza nei reati colposi a carico dei soggetti
che ricoprono una posizione di garanzia.
3- violazione dell’art. 27 Cost e dell’art. 40 c.p. e carenza di motivazione relativamente alla
responsabilità del Chiarani in rapporto al ruolo effettivamente svolto.
Premesso che ai fini dell’esclusione della responsabilità l’individuazione dei destinatari delle
norme per la prevenzione e per gli infortuni sul lavoro va effettuata non in base a criteri astratti
ma avendo riguardo alle mansioni ed alle attività in concreto effettuate, deduce la difesa del
ricorrente che, come emerso dalle deposizioni dibattimentali, il Chiarani era poco presente nel
cantiere, che veniva seguito, attraverso una quotidiana presenza, dall’altro titolare della impresa
esecutrice dei lavori, CHC Costruzioni snc, Celentano Giuseppe. Quest’ultimo e il fratello
Celentano Giovanni, capocantiere, si occupavano di tutte le incombenze del cantiere, impartendo
ordini ed istruzioni agli operai, mentre l’altro titolare, Chiarani si occupava prevalentemente della
contabilità dell’impresa. Da tale situazione la difesa deduce l’estraneità del ricorrente all’incidente
posto che tutte le disposizioni relativa al montaggio, al posizionamento della macchina taglia
mattoni e al suo spostamento tramite gru, vennero date dai due fratelli Celentano nelle rispettive
qualità di contitolare dell’impresa esecutrice dei lavori e di capocantiere.
Peraltro il ricorrente ha adempiuto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza.

Cuccurullo
1- violazione di legge e manifesta illogicità della sentenza con riguardo alla sussistenza di un
rapporto di rapporto di lavoro subordinato fra la Cuccurullo e l’operaio deceduto Croitoru.
Assume la difesa della ricorrente che la sentenza impugnata non fornisce alcuna esauriente
risposta in ordine al motivo di appello avente ad oggetto tale circostanza, limitandosi a rilevare
l’infondatezza della questione sollevata.
2- erronea valutazione delle prove, quindi violazione di legge e manifesta illogicità della sentenza,
con riguardo al contenuto delle sommarie informazioni dalle persone informate dei fatti, assunte
dalla P.G., utilizzate per la decisione trattandosi di rito abbreviato.
Deduce la difesa che dalle dichiarazioni dei testi sentiti nel corso delle indagini è emerso che al
momento del crollo del ponteggio e della conseguente caduta degli operai, la macchina taglia
mattoni era ancora appesa al cavo della gru che la stava trasportando in un’altra parte del
ponteggio eretto intorno al fabbricato e non era stata ancora appoggiata sul ponteggio ove doveva
essere collocata; che, dopo il crollo, poiché il carico della gru stava oscillando, il manovratore,
Mameli Emanuele, lo ha posto per terra per metterlo in sicurezza. Tali risultanze, compatibili con
la ricostruzione della dinamica dell’incidente effettuata dai consulenti tecnici delle altre parti,
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convinzione di responsabilità dell’imputato nei termini di certezza assoluta richiesti dal canone

secondo cui il crollo del ponteggio si sarebbe verificato non in conseguenza del peso del
macchinario, bensì in conseguenza di un’errata manovra del manovratore del gru, che avrebbe
agganciato il ponteggio, non sono state adeguatamente valutate dai giudici gravati i quali si sono
limitati ad evidenziarne la scarsa attendibilità in quanto non collimanti fra loro.
3- erronea valutazione delle prove, quindi violazione di legge e manifesta illogicità della sentenza,
con riguardo al contenuto delle sommarie informazioni del teste Bortolotti. I giudici di seconde
cure hanno ritenuto poco attendibile la sua deposizione mentre essa avrebbe dovuto più
attentamente essere valutata secondo il criterio della attendibilità frazionata.
con riguardo al contenuto della consulenza tecnica disposta dal P.M.
5- contraddittoria motivazione con riguardo alla omessa considerazione della relazione tecnica
del consulente della Cuccu rullo, ing Orsingher

Pederzolli
1- manifesta illogicità della motivazione della sentenza nella ricostruzione delle cause del sinistro,
in quanto, pur tenendo conto delle dichiarazioni degli operai presenti e del manovratore della gru
da cui risulta che la clipper, al momento del crollo del ponteggio, era ancora agganciata alla gru,
ha rinvenuto la causa del crollo del ponteggio nel peso della macchina taglia mattoni in quanto
già appoggiata sul piano dell’impalcatura.
Deduce la difesa del ricorrente che non è dato comprendere sulla base di quali elementi la
sentenza impugnata accordi preferenza alla ricostruzione delle causa del crollo effettuata dal ct
del P.M. individuate nella presenza della clipper sulla mensola a sbalzo del ponteggio e dunque sul
peso esercitato da tale macchina sulla struttura del ponteggio, e non a quella del ct di parte
ricorrente che individua la causa dell’incidente in una forza esterna di notevole entità generata
dall’errore di manovra del gruista che avrebbe agganciato il ponteggio con la gru sulla quale era
collocata la clipper facendo sfilare gli ancoraggi con gancio zincato dagli anelli (golfari) ancorati al
calcestruzzo, determinandone il crollo; tanto più che, come accertato nella relazione tecnica del ct
del ricorrente, il ponteggio risultava efficiente ed efficace sul piano della stabilità ed era capace di
sostenere un peso pari a venti macchine taglia mattone.
2- vizio di motivazione della sentenza con riguardo alla responsabilità del ricorrente Pederzolli
connessa alla sua funzione di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Assume la difesa che il ricorrente, oltre ad aver regolarmente redatto il piano di sicurezza e di
coordinamento previsto dall’art. 91 d.lvo 81/08, prescrivendo in esso l’obbligo di montare il
ponteggio secondo lo schema riportato nella relativa autorizzazione ministeriale, aveva anche
verbalizzato, in occasione di un sopralluogo, la prescrizione rivolta all’impresa esecutrice dei
lavori, di verificare gli ancoraggi, il cui corretto serraggio, assicurando la stabilità dell’impalcatura,
avrebbe evitato il ribaltamento. Lamenta la difesa che, nonostante tale adempimento, la sentenza
impugnata abbia ritenuto il Pederzolli, nella veste coordinatore per l’esecuzione dei lavori,
ugualmente responsabile del crollo del ponteggio, “per non aver verificato che la verifica dal
medesimo prescritta fosse stata effettuata”.
A tal proposito osserva che l’art. 92 d.lvo 81/2008 impone al coordinatore per l’esecuzione di
verificare, con idonee azioni di coordinamento e di controllo, l’applicazione da parte dell’impresa
appaltatrice delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza, disposizione che il ricorrente ha
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4- erronea valutazione delle prove, quindi violazione di legge e manifesta illogicità della sentenza,

osservato allorchè, in sede di controllo, disponeva, appena due giorni prima dell’infortunio, che
fossero verificati gli ancoraggi. La norma in esame non impone, a parere della difesa l’obbligo a
carico del coordinatore per la sicurezza di verificare materialmente l’esecuzione delle operazioni
che aveva prescritto, né tantomeno di eseguirle personalmente. Il coordinatore per l’esecuzione
deve verificare l’applicazione del piano di sicurezza e in caso di omissioni disporre le opportune
azioni e cautele. Pretendere, come assume la sentenza, che, dopo aver dato la disposizione,
impartita, nel caso in esame, per iscritto, in un verbale di sopralluogo, lo stesso dovesse
verificare anche l’esecuzione, significa sostituire al precetto imposto dalla normativa in esame al
non esigibile da parte del coordinatore per la sicurezza.
Lamenta inoltre la difesa illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte
in cui ravvisa una causa del crollo nella errata, imprudente collocazione della macchina taglia
mattoni nella parte in aggetto del ponteggio e non nella parte interna, posizionamento di cui il
ricorrente non era a conoscenza e di cui, conseguentemente, non era in grado di apprezzarne la
pericolosità.
3-omessa motivazione sul mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della
condanna nel certificato del casellario giudiziale, richiesto dall’imputato.
Considerato in diritto
J
)3 ricorse, al limite dell’ammissibilità, perché sotto l’apparente deduzione di vizi di legittimità in
realtà si censura l’apprezzamento delle prove da parte dei giudici del merito, vaketmunque
respin4 perché infondati:i).
Si ricorda in proposito che il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta
circoscritto, in ragione dell’espressa previsione dell’art. 606 co 1 lett E cpp, al solo accertamento
della congruità e coerenza dell’apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi
acquisiti nel corso del processo, e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto
posti a fondamento della decisione o nella autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in
ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti. Ne consegue che, laddove le censure del ricorrente
non siano tali da scalfire la logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato,
queste devono ritenersi inammissibili perché proposte per motivi diversi da quelli consentiti, in
quanto non riconducibili alla categoria di cui al richiamato art. 606 co 1 lett E ((Cass. S.U.n.12 del
31.5.00, S.U. n.47289 del 24.9.03, sez III n.40542 del 12.10.07, sez IV n.4842 del 2.12.03, sez VI
20.7.011, n. 2878, sez I 14.7.011 n.33028) .Quindi, una volta accertata la tenuta logica della
motivazione, non è possibile una nuova valutazione delle risultanze processuale da contrapporre
a quella effettuata dai giudice di merito.
Fatta questa premessa sui limiti del controllo della motivazione da parte del giudice di legittimità,
va anche ricordato come, nel caso di sentenza di merito conformi, l’esame sulla congruità ed
esaustività della motivazione deve riguardare entrambe le motivazioni. Si richiama a questo
proposito l’orientamento della giurisprudenza di legittimità con riguardo al rapporto fra le
sentenza di merito di primo e secondo grado, secondo cui, allorchè dette sentenze concordino
nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, esse si
integrano vicendevolmente e la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con
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coordinatore per la sicurezza, altro obbligo imposto dalla legge all’impresa esecutrice dei lavori,

quella precedente formando un unico complesso corpo argomentativo (Cass. sez l 26.6.2000 n.
8868, sez II 13.1.97 n. 11220)
Tanto premesso, si deve

rilevare che la motivazione della sentenza impugnata, anche

nell’integrazione con quella di primo grado, appare esaurientemente argomentata, coerente
nella coordinazione dei passaggi logici attraverso i quali si sviluppa ed esaustiva nel confutare le
deduzioni difensive dei ricorrenti, con articolata e congrua motivazione.
La difesa dei ricorrenti lamenta che i giudici di appello hanno motivato sulla base di elementi
contraddittori e illogici senza esaminare i fatti alla luce di tutte le emergenze processuali costituite

imputati e alla luce delle consequenziali deduzioni difensive. L’assunto non è fondato poiché la
Corte ha assolto l’obbligo della motivazione spiegando congruamente le ragioni del proprio
convincimento e ritenendo, con espresso richiamo alle puntuali argomentazioni della sentenza di
primo grado, sussistenti a carico degli imputati specifici e concreti elementi di prova, ognuno in
ragione dello specifico ruolo svolto.
In particolare la Corte di merito ha evidenziato, con motivazione congrua ed aderente alle
emergenze istruttorie, la fondatezza della ricostruzione della dinamica dell’incidente compiuta dal
giudice di primo grado sulla scorta delle risultanze della ct disposta del P.M., ovvero che le cause
del crollo del ponteggio, ove si trovavano a lavorare i due operai precipitati al suolo, sono da
ricercarsi nel non corretto montaggio dell’impalcatura, nell’insufficiente ancoraggio di essa
all’edificio in costruzione e nel posizionamento sulla mensola in aggetto del ponteggio della
macchina taglia mattoni (clipper) di peso considerevole (kg 450 circa); peso che il ponteggio, sia
per la sua debolezza strutturale dovuta al difettoso montaggio ed ancoraggio, sia per la
collocazione della macchina, non sulla parte interna (in tal caso il peso sarebbe stato assorbito
dalla struttura), bensì sul piano a sbalzo, non è stato in grado di reggere.
Siffatta conclusione si fonda sul presupposto che, al momento del crollo, la clipper, trasportata a
mezzo della gru, dalla una parte all’altra del ponteggio, fosse stata già adagiata su di esso ed
insistesse col suo peso fino a provocarne il ribaltamento.
Secondo i consulenti tecnici degli imputati, il crollo dell’impalcatura non è stato determinato dal
peso della clipper in quanto, nel momento in cui essa ha ceduto ribaltandosi, la clipper non era
ancora stata appoggiata ma era appesa alla gru che, dopo averla prelevata dalla parte est del
ponteggio, la stava trasportando verso la parte ovest in corrispondenza della facciata anteriore

dalle dichiarazioni dei testi presenti all’infortunio e dalle relazioni dei consulenti tecnici degli

del fabbricato, per effettuare la tamponatura ivi occorrente. La causa del crollo è stata dunque
individuata in un fattore esterno costituito dall’errata manovra del gruista che avrebbe agganciato
il ponteggio sollevandolo dall’alto in modo da sfilare i ganci zincati dalle golfare ancorate al
calcestruzzo.
Questo collegio non può che condividere le articolate e congrue argomentazioni addotte dalla
sentenza impugnata recependo te conclusioni del ct dell’accusa, per ritenere che il crollo del
ponteggio sia stato determinato dal peso della clipper già appoggiata su di esso. Correttamente i
giudici di seconde cure hanno posto in evidenza che, mentre la ricostruzione alternativa delle
cause del ribaltamento, ricavata dalle conclusioni dei ct degli imputati, è sostenuta dalle
deposizio e degli operai escussi dalla P.G. in sede di sommarie informazioni nell’immediatezza del
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per le intrinseche contraddizioni che presentano fra loro, appaiono poco
fatto
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A

attendibili; la dinamica dell’infortunio come accertata nella sentenza impugnata si fonda, oltre che
sull’accurata ricostruzione del ct del PM., su dati oggettivi inconfutabili quali la caduta
contemporanea, in contestualità del crollo del ponteggio, dell’ operaio addetto alla macchina
taglia mattoni, e della stessa macchina, trovata accanto al corpo esanime del Coitroru, recante
peraltro tracce del liquido rossastro, contenuto nella clipper e fuoriuscito durante la caduta.
Inoltre appare del tutto sostenibile sul piano logico ed argomentativo la considerazione svolta
nella sentenza conforme di primo grado, facente parte integrante del corpo motivazionale (v.
giurisprudenza sopra riportata), secondo cui la circostanza che, al momento del crollo del

presenti, non appare incompatibile con l’ipotesi dell’appoggio della macchina sulla mensola a
sbalzo del ponteggio stesso, non potendosi escludere che, appena poggiata la clipper sulla
sommità a sbalzo del ponteggio, questi non abbia retto e sia crollato quando la macchina, benché
con il suo peso già gravasse sul ponteggio, non era stata ancora sganciata alla gru che l’aveva
trasportata.
Altrettanto adeguata sul piano logico, esaustiva nella confutazione delle deduzioni difensive ed
esauriente nelle valutazione delle risultanze istruttorie è la motivazione inerente la
responsabilità dei singoli imputati.
Quanto al Chiarani e al Celentano, costoro, in quanto titolari dell’impresa appaltatrice dei lavori,
fornitrice ed installatrice del ponteggio e noleggiatrice del macchinario, rispondevano della
corretta installazione del ponteggio, di cui dovevano assicurare l’ancoraggio a norma del’art. 125
co 6 d.lvo 9.4.08 n. 81 e in conformità con le prescrizioni contenute nello schema riportato nella
relativa autorizzazione ministeriale di cui non si è rinvenuto traccia. Correttamente la sentenza
impugnata ha posto a carico dei predetti anche la responsabilità per aver consentito l’installazione
sulla mensola sporgente del ponteggio al secondo piano della pesante macchina taglia mattoni,
carica di acqua del peso di kg 450, così provocando il superamento del carico strutturale.
Osserva il collegio che la responsabilità grava su entrambi i suindicati imputati indipendentemente
dal fatto che essi fossero presenti al momento della movimentazione della clipper tramite la gru.
Era difatti loro compito verificare che la manovra fosse effettuata correttamente attraverso la
presenza sul cantiere. Quanto al Celentano, egli risponde nella sua qualità di socio- lavoratore,
anche se non aveva la legale rappresentanza dell’impreca, in capo a I solo hiarani
ovin
-411-91,i. I+ Più A~ CPOktri 41&-e e Q d ve,t_ 415111At 01,G4-0.-0-t-P
gt$4 a 0(044.< ee Correttamente e con argomentazioni coni ue ia corte di tteritolia confermato la responsabilita della Cuccurullo, quale subappaltatrice delle opere di tamponatura e datrice di lavoro dell'operaio deceduto. In tale duplice qualità, gravano sulla ricorrente gli obblighi degli appaltatori e quello generale del datore di lavoro di garantire l'incolumità fisica del lavoratore, assicurando che l'ambiente di lavoro abbia i requisiti necessari per la tutela della sua salute e di affidabilità e di rispondenza ai presidi antinfortunistici. Sulla base di queste premesse, la corte di merito ha condivisibilmente ritenuto la ricorrente responsabile della mancata redazione del piano operativo di sicurezza e della omessa valutazione dei rischi connessi all'attività di cantiere, nonché per aver consentito che i lavori subappaltati fossero svolti senza il rispetto delle norme di sicurezza, in particolare riguardanti il corretto montaggio ed ancoraggio del ponteggio e la collocazione sulla mensola in aggetto di essa di un pesante macchinario che superava i limiti di resistenza 8 ponteggio, la clipper fosse ancora agganciata alla gru, riferita concordemente da tutti gli operai i dell'impalcatura, montata peraltro senza il rispetto dei criteri prescritti per assicurare un adeguato ancoraggio alla costruzione. :' 1.4-" ra.4. t-117 ta/tCz939.2:9 Quanto poi all'nsenza di un rapporto di dipendenza fra la Cuccurullo e ,il 11"* generico, privo di qualsiasi specificazio ne e, come tale, e inam motivo, è friko Quanto infine al Pederzolli, la sua responsabilità è stata correttamente ritenuta dalla corte distrettuale per aver omesso le necessarie concrete verifiche circa il corretto montaggio del ponteggio, pur avendo egli prescritto nel piano operativo di sicurezza redatto, i criteri di installazione dell'impalcatura. 1996, ha il compito: (a) di verificare, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza; (b) di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), che deve essere redatto da ciascuna impresa presente nel cantiere; (c) di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, di vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni. Egli è titolare di una autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 494 del 1996, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche, senza sovrapporsi, nell'ottica di un rafforzamento della tutela dell'incolumità dei lavoratori, attraverso la previsione di una figura con compiti di coordinamento e controllo. Sez. 4, n. 38002 del 09/07/2008 Ud. (dep. 03/10/2008) Rv. 241217. In tale veste, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha non soltanto compiti organizzativi e di raccordo tra le imprese che collaborano alla realizzazione dell'opera, ma deve anche vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese delle prescrizioni del piano di sicurezza e della scrupolosa attuazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori. (Cass Sez. 4, Sentenza n. 27442 del 04/06/2008 Ud. (dep. 04/07/2008) Rv. 240961). Questa Corte ha più volte ritenuto che gli obblighi scaturenti da tale funzione non sono limitati alla redazione del POS ma devono spingersi ad un concreto, efficace controllo sulla predisposizione ed attuazione delle misure antinfortunistiche in esso previste. Pur non richiedendo un obbligo di presenza continuativa in cantiere, ha ritenuto che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, nel corso dei periodici accessi, debba informarsi scrupolosamente sullo sviluppo delle opere, verificando specificamente, per ciascuna fase, l'effettiva realizzazione delle programmate misure di sicurezza e svolgendo una concreta e puntuale azione di controllo sulla loro osservanza, la cui omissione comporta la sua responsabilità in ordine ai predisposizione delle misure sinistri dipendenti dalla mancata provvisionali. (Cass Sez. 4, n. 32142 dei 14/06/2011dep. 17/08/2011 Rv. 251177,Sez. 4 n 18472 del 04/03/2008 dep. 08/05/2008 Rv. 240393). Orbene, facendo applicazione di tali principi al caso in esame, si deve ritenere inidonea ad escludere la responsabilità del Pederzolli la circostanza che egli avesse indicato nel verbale di sopralluogo le prescrizioni circa il corretto montaggio dell'impalcatura, date all'impresa appaltatrice, in quanto era obbligo del ricorrente nella sua qualità di verificare che tali prescrizioni impartite, fossero state effettivamente attuate. 9 La figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori prevista dall' art. 5 stesso D.Lgs. n. 494 del Il Pederzolli, quale responsabile per la sicurezza, avrebbe dovuto vigilare sulla corretta adozione delle misure di sicurezza attraverso una presenza assidua, se non quotidiana, sul cantiere, quantomeno nelle fasi più complesse della lavorazione tali da esporre i lavoratori a rischi per la loro incolumità. Questa è evidentemente mancata se è vero che il ponteggio non è stato montato in conformità delle prescrizioni e che la pesante macchina taglia mattoni è stata appoggiata su una mensola inidonea a reggerne il peso anche in rapporto alla fragilità strutturale di quell'impalcatura, per come montata. Non è certo sufficiente prevedere nel piano di sicurezza le corrette modalità di montaggio del responsabile della sicurezza dell'osservanza delle prescrizioni, non semplicemente affidata ad un verbale di prescrizioni in sede di sopralluogo. E ciò formava oggetto di un preciso obbligo del ricorrente nella sua qualità. Tale motivo deve dunque esser rigettato Merita accoglimento il motivo inerente l'omessa motivazione circa la mancata concessione al Pederzolli del beneficio della non menzione. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, la concessione del beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen., teso a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice sulla base di una valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., senza che sia necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione. Esso non è automaticamente consequenziale a quello della sospensione condizionale della pena, fermo restando tuttavia l'obbligo del giudice di merito di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ( Cass sez. 4, 14/07/2011 dep. 20/09/2011 Rv. 251509, Sez. 3, n 7608 17/11/2009 dep. 25/02/2010 Rv. 246183). Nel caso in esame, la Corte distrettuale ha omesso qualsiasi motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione, che pure era stato richiesto in appello sul presupposto della concessione da parte del giudice di primo grado della sospensione condizionale della pena. Rileva questo Collegio che, se la non menzione della condanna non deve necessariamente accompagnare la sospensione condizionale della pena, è pur vero che, ove il giudice ritenga di non concederla, deve indicarne le ragioni. Di conseguenza, in assenza di motivazione sul punto, la sentenza deve essere annullata con rinvio davanti alla Corte di Appello di Trento, limitatamente alla mancata concessione del beneficio ex art. 175 c.p. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Pederzolli Piero limitatamente all'omessa statuizione sulla richiesta di concessione della non menzione e rinvia sul punto alla Corte di Appello di Trento. Rigetta nel resto il ricorso di Pederzolli Piero e rigetta inoltre i ricorsi di Celentano Giuseppe, Chiarani Alessandro, Cuccurullo Giuseppina. Condanna questi ultimi al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 30.5.013 ponteggio se a questa previsione non si accompagna la verifica in concreto da parte del

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