Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48510 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48510 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MEKI MOHAMED N. IL 29/08/1995
avverso la sentenza n. 7030/2014 GIP TRIBUNALE di PADOVA, del
05/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 05/11/2015

19783/15 RG
Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Padova ha applicato a MEKI
Mohamed, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato cui agli artt.
110 c.p., 73 co. 5, 80 lett. a) e g) d.p.R. n. 309/90.

Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile perché manifestamente
infondata, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato – con
motivazione che il ricorrente non attinge in alcun modo – alle indicazioni di questa Corte
regolatrice e, adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando
l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di
motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del
27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina), essendo stata valutata la mancanza
delle condizioni di cui all’art. 129 c.p.p. in rapporto a indicati specifici atti di indagine e la
ammissione degli addebiti da parte del ricorrente.

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5.11.2015
Il consigliere estensore
Angelo Capozzí

Il Pres’dente
Giacom Paoloni
f

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, deducendo
vizio di motivazione in ordine alla eventuale sussistenza di ipotesi di cui all’art. 129 c.p.p..

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