Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48509 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48509 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VALENTE GIUSEPPE N. IL 11/04/1947
avverso l’ordinanza n. 58/2013 TRIB. LIBERTA’ di TRANI, del
06/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
sentite le conclusioni del PG Dott. FjeeA ,_,G,
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Data Udienza: 07/11/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Gip del Tribunale di Trani, con decreto del 9/4/2013, ha disposto il
sequestro preventivo del terreno in proprietà della Valente s.r.I., di cui
legale rappresentante è Giuseppe Valente, indagato per lottizzazione
altri, in violazione e completo stravolgimento delle prescrizioni del piano
di lottizzazione, approvato con deliberazione del 13/4/2005 dal
Commissario ad acta del Comune di Trani, e del vigente PUG , dava luogo
alla trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni interessati dal
predetto piano.
Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di riesame, interposta
nell’interesse del prevenuto, ha confermato il provvedimento impugnato.
Propone ricorso per cassazione la difesa del Valente, con i seguenti
motivi:
-inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 11 e 15 delle disposizioni
sulle leggi in generale e dell’art. 12, d.P.R., 380/01, con specifico
riferimento alla dichiarata perdurante vigenza del punto 5 di pagina 5
delle n.t.a. del previgente P.R.G. del Comune di Trani; inosservanza ed
erronea applicazione del punto 5 di pagina 5 delle n.t.a. del P.R.G. del
Comune di Trani del 1971, nonché dell’art. 4 del Piano di Lottizzazione
“Residence La Turrisana”; violazione ed erronea applicazione dell’art.
6.11.4 delle n.t.a. del P.U.G. di Trani, nonché dell’art. 44, co. 1 lett. c),
d.P.R. 380/01 in relazione all’art. 3 del d.M. 1444/1968 e 2.2.1 del P.U.G.
del Comune di Trani, con riferimento al concetto di carico urbanistico;
violazione ed erronea applicazione degli artt. 2.2.16, a) e b), e degli artt.

< abusiva, di cui all'art. 44 lett. c, d.P.R. 380/01, perché in concorso con 2.2.13 e 2.2.14 del P.U.G. del Comune di Trani, con riferimento all'art. 2.2.8 dello stesso, in relazione alla presunta realizzazione di un terzo piano consentito. CONSIDERATO IN DIRITTO La argomentazione motivazionale, svolta in ordinanza, sottoposta al vaglio di legittimità si palesa è logica e corretta. Preliminarmente, va osservato che le censure mosse davanti a questa Corte sono al limite della inammissibilità, perché con esse vengono ribaditi gis ilc e e th motivi, libellati con l'istanza di riesame, in difetto della dovuta prospettazione critica delle ragioni, ritenute viziate, poste dal Tribunale a supporto della pronuncia di rigetto. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, a mente dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod.proc.pen., all'inammissibilità ( ex multis Cass.11/10/2004, n. 39598). Il Tribunale evidenzia: Il ricorso è infondato. -con la deliberazione n. 1 del 13/4/05 il Commissario ad acta approvò, in via definitiva, il piano di lottizzazione convenzionata, denominato "Residence Turrisana", già adottato con deliberazione commissariale n. 27 del 6/7/04. Detto piano comprendeva un comparto edilizio di circa 10 ettari; -le norme tecniche di attuazione del PRG di Trani del 1971, vigente alla data di approvazione del piano di lottizzazione, prevedevano quale tipo z --- edilizio villini, quale lotto minimo quello di 700 mq., quale numero massimo di piani 1 più il 50% e quale altezza massima quella di mt. 8; -all'art. 1 è chiarito che il PRG prevede la costruzione di villini unifamiliari del tipo isolato e contestualmente la realizzazione delle necessarie urbanizzazioni primarie e secondarie. lottizzazione, non solo si era attenuto a tale indicazione con le norme tecniche, ma non avrebbe di certo potuto discostarsi dal PRG, di cui costituiva mera attuazione; e lo stesso non può che essere interpretato in tal senso in forza dei limiti imposti dal PRG vigente all'epoca della sua approvazione. La problematica sostanziale della vicenda in esame ruota intorno alla legittimità o meno di modificare la tipologia dell'intervento in oggetto da villini unifamiliari a bifamiliari, sul presupposto che le n.t.a. del PRG di Trani del 1971, vigente all'epoca dell'approvazione del piano di Lottizzazione, prevedevano che nelle zone estensive le costruzioni dovevano considerarsi isolate, precisando che, per la specifica zona estensiva bassa, il tipo edilizio da adottarsi fosse costituito da villini, stabilendo per questi un lotto minimo di 700 mq, ed un indice di fabbricabilità massimo di 1,2 mc/mq. Orbene, ad avviso della difesa, la verifica in ordine alla legittimità dei permessi di costruire sarebbe dovuta avvenire rispetto alle norme tecniche del P.U.G., approvato prima del rilascio degli stessi, essendo questo lo strumento urbanistico vigente al momento dell'intervento edilizio in questione. Ed invece, in violazione dell'art. 11 delle disposizioni sulle leggi in generale e dell'art. 12 del T.U. Edilizia, il Tribunale ha ritenuto che i permessi di costruire, con i quali è stata assentita la variante alla tipologia, da villini unifamiliari a bifamiliari, sono illegittimi, perché tale variante non sarebbe stata consentita dal punto 5, pagina 5 In primis, i villini o le ville dovevano essere unifamiliari; il piano di delle n.t.a. del P.R.G., nonostante questo non fosse più vigente al momento del rilascio degli stessi. Va osservato che ad avviso del decidente, a giusta ragione, il piano di lottizzazione non può che essere interpretato in forza dei limiti imposti dal P.R.G. vigente all'epoca della sua approvazione. recepito integralmente i contenuti del piano di lottizzazione già convenzionato, ricadente nel Comparto Cp/16; sicchè, essendo rimasto immutato anche sul piano ermeneutico in assenza di innovazioni critiche, quel quadro normativo di lottizzazione non può che essere attuato così come concepito originariamente, ovvero con l'adeguamento vincolante al tipo edilizio unifamiliare ed agli altri parametri ritenuti limitanti. Di poi, all'ultimo comma dell'art. 6.04.01 la diversa disciplina del comparto 16 non risulta modificata e anzi viene interamente inglobata: nessuna modifica risulta intervenuta per il Piano di Lottizzazione del Residence La Turrisana. Del resto l'art. 10.02.1 del P.U.G. ( norme finali ), per i P.U.E. vigenti alla data di adozione del P.U.G. consente la variante, per quanto in contrasto con lo stesso P.U.G., senza modificare in aumento il carico insediativo, senza che ciò costituisca variante del P.U.G., ponendo, così, quale limite l'invariabilità del peso dell'insediamento abitativo. Nessun dubbio, allora, che nella specie sia stata realizzata una vietata variante tipologica, col passaggio da villini unifamiliari a bifamiliari, in quanto non consentita dalle previsioni del Piano di Lottizzazione in attuazione del P.R.G. del 2001 e manifestamente non ammessa dal P.U.G. del 2009 in ordine a quel comparto edificatorio specifico. Al rigetto del ricorso segue la soccombenza alle spese processuali. Peraltro il P.U.G., approvato nel 2009, all'art. 6.11.4 delle n.t.a., ha P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 7/11/2013.

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