Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48509 del 05/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48509 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LORENZI DEVIT N. IL 14/05/1981
REBUZZI STEFANO N. IL 16/01/1986
avverso la sentenza n. 1123/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 01/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 05/11/2015
19782/15
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità in quanto
lacunosa; inoltre, si deduce violazione di legge in relazione alla destinazione a terzi della
sostanza stupefacente in rapporto alla assenza di strumenti per il taglio della sostanza ed alla
disponibilità di denaro.
Il ricorso si rivela inammissibile perché palesemente generico il primo motivo e generico ed in
fatto il secondo rispetto alla deduzione difensiva circa la destinazione di gruppo della sostanza
esclusa con corretta motivazione resa dalla sentenza impugnata, che ha desunto del pari
correttamente la destinazione a terzi dal quantitativo di hashish e mariuhana e dal numero di
dosi ricavabili, pari a circa 68 per l’hashish e 5,7 per la mariuhana.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5.11.2015
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi
Il Presidente
Giaco o Paoloni
Gli imputati LORENZI DEVIT e REBUZZI STEFANO ricorrono, a mezzo del difensore, contro
l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Lecce sez. dist. Taranto che, in parziale riforma di
quella emessa dal GUP del locale Tribunale in data 9.6.2010, appellata dagli stessi imputati,
riconosciuti responsabili in ordine al reato di cui agli artt. 110 c.p., 73 co. 5 d.P.R. n. 309/90,
ha rideterminato la pena rispettivamente inflitta.