Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48508 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48508 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COMUNE DI SANTA CESAREA TERME parte offesa nel
procedimento c/
avverso l’ordinanza n. 4292/2013 GIP TRIBUNALE di LECCE, del
25/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
lette/s9kite le conclusioni del PG Dott.i s

/t,

Uditi difensor Avv.;

‘.

Data Udienza: 07/11/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 25/6/2013, ha
rigettato la opposizione, avanzata dal Comune di Santa Cesarea Terme
avverso il decreto con il quale il p.m. aveva ritenuto di non accogliere
predetto Comune, cala di Porto Miggiano, sottoposta a sequestro
probatorio, in data 20/3/2013, in ipotesi dei reati ex artt. 81 c.p., 44 lett.
c), d.P.R. 380/01 e 734 cod.pen..
La difesa dell’ente territoriale ha proposto ricorso per cassazione, con i
seguenti motivi:
-vizio di motivazione della ordinanza impugnata in relazione al mancato
riscontro alle censure mosse con la opposizione, in particolare in ordine ai
rilevati seguenti elementi: i lavori di intervento sulla zona in questione
erano stati da tempo definiti; non poteva sussistere interferenza alcuna
tra fruizione parziale del bene e acquisizione probatoria; evidente l’
interesse pubblico a disporre dello spazio in questione ed inconfutabile il
danno derivante al Comune dal persistere del vincolo, inibente la
possibilità per i bagnati di raggiungere il mare;
-violazione degli artt. 253 e 262 cod.proc.pen., rilevato che la ragione del
sequestro si fondava sul timore che la prosecuzione dei lavori potesse
pregiudicare irreversibilmente lo svolgimento degli accertamenti tecnici
in corso; ma è stato accertato che i predetti lavori risultano ultimati già da
un anno.
La difesa del Comune ha inoltrato in atti memoria, nella quale specifica
ulteriormente le ragioni, poste a sostegno del ricorso ed evidenzia che
tutti gli accertamenti tecnici disposti, sono da tempo stati conclusi, con
successivo deposito delle relative relazioni.

l’istanza di restituzione della zona di territorio ubicato in territorio del

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti
requisitoria scritta nella quale conclude per la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.

permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, nel confermare il mantenimento
del vincolo sul bene in questione.
Trattasi di sequestro probatorio, disposto al fine di accertare se le opere
marittime, già realizzate a Porto Miggiano, siano consistite effettivamente
in interventi atti ad eliminare ogni pericolo derivante dall’impatto del
moto ondoso o se, non avendo tale qualità, altro non siano che opere
comprovanti una artificializzazione del terrazzo costiero per una più
comoda fruizione della caletta reclamata.
Il Gip ha argomentato coerentemente al disposto normativo e ai principi
fissati da questa Corte circa la concreta permanenza, nella specie, delle
ragioni giustificative la persistente necessità del vincolo a fini probatori,
essendo in corso sul bene consulenze tecniche, disposte dal P.M., per
verificare la consistenza e la finalità delle opere realizzate in area di
grande impatto ambientale, di riconosciuto valore e di elevato rischio
ambientale (Cass. 22/11/2012, n. 3306).
Peraltro, la definizione degli accertamenti tecnici, evidenziata con la
memoria difensiva, è supportata solo da tale dichiarazione, in difetto di
supporto probante la detta circostanza.
Di poi, non si comprende, come mai, se, come sostiene la difesa, le
consulenze atte ad accertare quanto richiesto dal p.m. fossero state
depositate nel marzo 2013, la stessa difesa non ha sottoposto, alla
udienza del 21/6/2013, alla attenzione del Gip questa circostanza, per

Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata ordinanza,

fare rilevare quanto oggi denunziato e dedotto sul punto davanti a questa
Corte.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente

Così deciso in Roma il 7/11/2013.

al pagamento delle spese processuali.

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